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La proprietà forestale


               ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di
               rimboschimento».
                  Ne consegue che tutti i terreni boscati assurgono a categoria di chia-
               ro ed inequivocabile interesse pubblico, generale, sociale. Per tale ragio-
               ne il vincolo paesaggistico diventa concettualmente vincolo ambienta-
               le, sottoposto all’azione pianificatoria della Regione attraverso l’adozio-
               ne di adeguati “Piani Paesistici Territoriali”.
                  La Legge Galasso aggiunge poi che nei terreni boscati «sono con-
               sentiti: il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
               bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base
               alle norme vigenti in materia».
                  Inoltre è specificato che non rientra nel regime autorizzatorio
               «l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale se non comporta alterazio-
               ne permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie ed altre
               opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino
               l’assetto idrogeologico del territorio».
                  Con ciò non si vietano in assoluto le utilizzazioni forestali, ma le si
               sottopongono a specifica autorizzazione paesistico-ambientale, là dove
               tali opere, unitamente alle attività agro-silvo-pastorali possono alterare
               lo stato dei luoghi in modo permanente. Il termine permanente non va
               inteso però in assoluto, ma relativo, giacché altrimenti nessuna attività
               sarebbe consentita; onde possono essere escluse quelle che creano un
               vulnus duraturo al bene protetto, cioè protratto per lungo tempo. Si
               lascia così discrezionalità alla Pubblica Amministrazione nel definire
               nel dettaglio le utilizzazioni possibili e compatibili.
                  Le Regioni devono predisporre ed adottare i “Piani paesistici” nei
               quali ricomprendere tutti i vincoli presenti sul territorio adattabili alle
               diverse situazioni di fatto e graduando l’intensità dell’azione di divieto
               al valore intrinseco del bene oggetto di tutela.
                  Il decreto legislativo del 27 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni cul-
               turali e del paesaggio”, detto anche Codice Urbani, abroga il D.Lg.vo
               490/1999, che sostituisce la Legge 431/85 e ricomprende i contenuti
               della precedente normativa in materia.
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                  Di innovativo c’è che le categorie di beni già indicati dalla Legge
               431/85 e tra questi i boschi, sono qualificati come “beni paesaggistici” e
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