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La proprietà forestale
Così, dopo l’avvenuto decentramento amministrativo, il vincolo
idrogeologico, come sostengono più autori (Abrami, Tamponi ed altri),
si viene ad inserire a pieno titolo nella disciplina urbanistica per essere
mezzo e strumento di gestione del territorio e non più limitato alla
sfera degli interventi di tipo agro-silvo-pastorale.
La proprietà forestale è sempre ed in ogni caso soggetta a vincoli
pubblici, che ritroviamo non solo nelle specifiche leggi, ma anche nel
Codice Civile. Così l’art. 866 ripropone per intero la stessa enunciazio-
ne della Legge 3267 del 1923 là dove recita: «i terreni di qualsiasi natu-
ra e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico…
al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni,
perdere la stabilità o turbare il regime delle acque». Inoltre… «il gover-
no dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo alle
limitazioni stabilite dalle leggi in materia». Ed ancora «possono essere
sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro
speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valan-
ghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti
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e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali».
Ma c’è di più. Il successivo articolo 867 del C.C. detta la possibilità
acché i terreni già vincolati ai fini idrogeologici possano essere espro-
priati od occupati temporaneamente per favorire il rimboschimento e
le sistemazioni dei terreni.
L’altro vincolo territoriale è quello derivante dalla Legge sulle bellez-
ze panoramiche del 1939 poi ripreso dalla Legge 431/1985; ma que-
st’ultima si differenzia dalla prima volendo superare la concezione idea-
listica di paesaggio quale bellezza naturale; ed in tale ottica non vengo-
no sottoposti al regime vincolistico alcuni quadri naturali di particolare bel-
lezza, bensì intere categorie di beni, indipendentemente dalla selezione
particolareggiata, specifica di alcune aree.
Questo vincolo ambientale non è puntiforme, come era quello impo-
sto con la precedente Legge del 1939, ma investe precise strutture ter-
ritoriali da salvaguardare perché considerate a rischio e non già solo
alcuni beni di particolare bellezza. .3
La Legge 431/1985 estende, come detto, il “vincolo panoramico” di oI-n
cui alla Legge 1497/39, anche ai «terreni coperti da foreste e da boschi, n
n
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