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La proprietà forestale


               Così, dopo l’avvenuto decentramento amministrativo, il vincolo
            idrogeologico, come sostengono più autori (Abrami, Tamponi ed altri),
            si viene ad inserire a pieno titolo nella disciplina urbanistica per essere
            mezzo e strumento di gestione del territorio e non più limitato alla
            sfera degli interventi di tipo agro-silvo-pastorale.
               La proprietà forestale è sempre ed in ogni caso soggetta a vincoli
            pubblici, che ritroviamo non solo nelle specifiche leggi, ma anche nel
            Codice Civile. Così l’art. 866 ripropone per intero la stessa enunciazio-
            ne della Legge 3267 del 1923 là dove recita: «i terreni di qualsiasi natu-
            ra e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico…
            al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni,
            perdere la stabilità o turbare il regime delle acque». Inoltre… «il gover-
            no dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo alle
            limitazioni stabilite dalle leggi in materia». Ed ancora «possono essere
            sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro
            speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valan-
            ghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti
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            e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali».
               Ma c’è di più. Il successivo articolo 867 del C.C. detta la possibilità
            acché i terreni già vincolati ai fini idrogeologici possano essere espro-
            priati od occupati temporaneamente per favorire il rimboschimento e
            le sistemazioni dei terreni.
               L’altro vincolo territoriale è quello derivante dalla Legge sulle bellez-
            ze panoramiche del 1939 poi ripreso dalla Legge 431/1985; ma que-
            st’ultima si differenzia dalla prima volendo superare la concezione idea-
            listica di paesaggio quale bellezza naturale; ed in tale ottica non vengo-
            no sottoposti al regime vincolistico alcuni quadri naturali di particolare bel-
            lezza, bensì intere categorie di beni, indipendentemente dalla selezione
            particolareggiata, specifica di alcune aree.
               Questo vincolo ambientale non è puntiforme, come era quello impo-
            sto con la precedente Legge del 1939, ma investe precise strutture ter-
            ritoriali da salvaguardare perché considerate a rischio e non già solo
            alcuni beni di particolare bellezza.                                         .3
               La Legge 431/1985 estende, come detto, il “vincolo panoramico” di         oI-n
            cui alla Legge 1497/39, anche ai «terreni coperti da foreste e da boschi,    n
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