Page 169 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 169

La proprietà forestale


            è corrisposto un congruo indennizzo.
               La stragrande maggioranza dei terreni boscati e montani è vincola-
            ta sotto il profilo idrogeologico ai sensi del R.D. Lg.vo 3267/1923. La
            superficie interessata è di circa 13 milioni di ettari e di questi 5,5 milio-
            ni di ettari sono boschi cedui e fustaie (I.F.N. -1985).
               La ratio della Legge forestale del 1923 è quella di voler conciliare
            l’aspetto produttivistico-legnoso, con quello sociale per la perpetuità
            del soprassuolo, posto a peculiare difesa contro l’erosione ed il disse-
            sto, per evitare così il verificarsi di un possibile danno pubblico.
               Nei reati forestali – successivamente depenalizzati – la valutazione del
            danno forestale è fatta, in via esclusiva, dagli agenti forestali.
               Per contemperare l’interesse soggettivo a quello pubblico, il legisla-
            tore ha inteso con lo strumento del vincolo disciplinare l’uso del bosco,
            la sua utilizzazione e trasformazione, in modo tale che possa perpetuar-
            si nel tempo con vantaggio generalizzato sul territorio, attivando a tal
            fine un articolato sistema autorizzatorio, disciplinato con le Prescrizioni
            di Massima e di Polizia Forestale.
                Queste ultime hanno lo scopo di dettare, per ambiti provinciali o
            sub-provinciali, specifiche norme regolamentari a cui attenersi per
            effettuare: le utilizzazioni boschive, il pascolo, il dissodamento.
               La Legge del 1923 ed il collegato Regolamento del 1926 non con-
            tengono espressamente norme in ordine  alla possibilità o meno di edi-
            ficare nelle zone sottoposte al vincolo idrogeologico, essendo le stesse
            norme riferite e confinate all’ambito delle trasformazioni agrarie.
               Ciò è ben logico con riferimento all’uso del suolo che se ne faceva
            in quegli anni oramai lontani. Quando nel 1923 venne emanata la
            Legge forestale, il bisogno di terra da coltivare e l’intensa attività pasco-
            liva costituivano una seria minaccia per la conservazione dei boschi.
            Inoltre non sempre la messa a coltura di terreni saldi di montagna e di
            collina veniva accompagnata da una razionale sistemazione.
               Con il passare del tempo, l’evoluzione delle condizioni economico-
            sociali delle popolazioni di montagna e dei modi di vita in generale
            hanno fatto diminuire di molto la ricerca di terreni da dissodare ai fini    .3
            agricoli; ma queste aree sono state oggetto di altri fenomeni che hanno      oI-n
            creato nuove preoccupazioni per la conservazione dei boschi, quali:          n
                                                                                         n
                                                                                         A
                                                                        SILVÆ         181
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174