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La proprietà forestale
re anche di altri soggetti, ovvero di una più vasta comunità.
In ragione di ciò prevale la dottrina per la quale i boschi sono da
considerare veri e propri “beni ambientali” e come tali beni d’interesse
pubblico. In altri termini la proprietà forestale svolge una compiuta
funzione sociale, nel rispetto del dettato costituzionale.
2. I vincoli forestali
Le funzioni del bosco: idrogeologica, disinquinante, igienico-sanita-
ria, ecologica e bioclimatica, estetica e paesaggistica sono le ragioni
intrinseche del regime vincolistico che nel tempo il legislatore ha posto
sul territorio boscato.
Il vincolo è una limitazione all’uso di un bene; quelli forestali, dal
vincolo idrogeologico del 1923 al vincolo paesistico ambientale della
c.d. Legge Galasso del 1985, sono delle limitazioni poste per la premi-
nenza dell’interesse generale, ma è sempre possibile effettuare un uso
normale del bene vincolato, quali possono essere i tagli selvicolturali fatti
conformemente alle autorizzazioni ottenute.
Per i proprietari o posses-
sori di beni così vincolati non
è prevista, anche se molto se
ne è discusso, la corresponsio-
ne di alcun indennizzo, tranne
casi eccezionali, espressamen-
te indicati dalla norma di
legge, quando cioè il bosco è
finalizzato a particolari obiet-
tivi per la difesa militare, la
salubrità di specifici luoghi,
contro la furia dei venti, la
caduta dei massi e delle valan-
ghe; in tali casi il bosco vinco-
lato è integralmente e total-
mente sottratto a qualsiasi
A
n
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forma di utilizzazione e di red-
Attività vivaistica della Milizia Forestale (Foto C.F.S.) ditività, così che ai proprietari
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