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La proprietà forestale
parti integranti del nostro patrimonio culturale. Restano inalterate le pre-
cedenti disposizioni in merito all’esercizio delle attività agro-silvo-pasto-
rali e alle operazioni specificatamente forestali, come è il taglio colturale.
In merito a quest’ultimo punto si sono sviluppate linee e tesi diver-
se. In selvicoltura, per tagli colturali si intendono solo quelli volti a
migliorare ed a conservare il bosco, come possono essere: gli sfolli, i
diradamenti, i tagli selettivi, a scelta nelle fustaie ed il taglio a sterzo nel
ceduo, in quanto non determinano una rottura dell’omeostasi forestale
ed un’utilizzazione generalizzata del bosco. Il Pavari, insigne maestro di
selvicoltura, ci ricorda: …«proprio per garantire la buona conservazio-
ne forestale non vanno eseguiti tagli intensi e tali da lasciare denudato
il terreno per vaste aree. Occorre creare quanto più possibile un
ambiente di ombra e frescura nel soprassuolo arboreo, il che si dovreb-
be poter raggiungere con una elevata densità del soprassuolo stesso».
L’ecosistema forestale, un bene tutelato (Foto C.F.S.)
Sull’interpretazione di cosa debba intendersi per taglio colturale una
sentenza della Cassazione penale (n. 2386/1988) fornisce un eloquen- .3
te indirizzo; si afferma, tra l’altro, che «il taglio a raso delle piante non oI-n
rientra nell’ordinario taglio colturale in quanto interessa tutte le piante n
n
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