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La proprietà forestale


               boschi al loro patrimonio, come preziosissimo elemento di prosperità
               per le loro popolazioni; ma debbono riordinarli e migliorarli, in modo
               che rispondano alla loro funzione.
                  «Per non pochi Comuni di montagna - scrive Patrone - i redditi dei
               boschi, mentre costituiscono una delle maggiori entrate di bilancio,
               vanno considerati come surrogati di imposte… ed i boschi finiscono
               per avere una notevole influenza anche sulla vita sociale».
                  Al Comune è data la facoltà di costituire “Aziende Speciali”, finaliz-
               zate alla gestione del patrimonio forestale; tale norma verrà resa obbli-
               gatoria con la Legge sulla montagna del 1952. Più Comuni o più Enti
               morali, pur mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni
               silvo-pastorali, nella forma di economia od in quella dell’Azienda spe-
               ciale, possono anche costituirsi in consorzio. Inoltre è prevista la pos-
               sibilità da parte del Ministero di costituire sui boschi e sui pascoli di
               proprietà dei Comuni “Distretti amministrativi” per la loro più effica-
               ce ed economica gestione.
                  La Legge del 1923 disponeva che a vigilare sull’applicazione dei
               Piani economici doveva essere il Corpo Forestale dello Stato, affidan-
               dogli il compito di avallare e tradurre in esecutività il progetto di taglio
               comunale, attraverso la “martellata” delle piante da tagliare.
                  Tra i beni forestali pubblici vanno poi considerati quelli gravati dal-
               l’uso civico, ovvero da antichi diritti reali di godimento da parte di
               determinate comunità su proprietà altrui in genere appartenenti ai
               Comuni. Analogamente vanno ricordate in tale contesto le «proprietà
               collettive,  e fra queste sono tipiche le Comunanze Agrarie, le
               Università Agrarie, le Comunioni familiari, localizzate in alcune zone
               alpine, come le Regole della Magnifica Comunità cadorina». I rispettivi
               Statuti affermano l’inalienabilità, l’indivisibilità e la regolamentazione
               dei loro patrimoni silvo-pastorali.
                  La Legge Forestale del 1923 considera positivamente queste forme
               particolari di domini collettivi e ne favorisce l’iniziativa per il loro miglio-
               re funzionamento rinviando ai singoli Statuti per quanto attiene le
               opere di miglioria da apportare, la vendita dei prodotti, il godimento
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               dei beni comuni.
                  Tale impostazione trova conferma nella Legge della montagna del
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