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La proprietà forestale


               e non una parte di esse ed è idoneo per le sue caratteristiche ad espor-
               re a pericolo il sistema ambientale interessato nelle sue molteplici com-
               ponenti estetiche e naturalistiche».
                  Diverse Regioni, con apposite leggi e/o norme regolamentari,
               hanno disciplinato l’ambito e la natura degli interventi selvicolturali
               bisognosi e no d’essere autorizzati; ad esempio c’è il Regolamento
               dell’Umbria n. 7/2002 in base al quale le potature e le spalcature, le
               ripuliture antincendio, le operazioni colturali nei castagneti da frutto
               non necessitano di alcuna comunicazione o del progetto di taglio.
                  La Corte Costituzionale nel 1992, esprimendosi sulla legittimità
               costituzionale della L.R. Friuli Venezia Giulia, in via incidentale, ha
               sostanzialmente stabilito che il taglio degli alberi, quando non compor-
               ta alterazione permanente dello stato dei luoghi e quando venga esegui-
               to nel rispetto delle prescrizioni forestali, rientra nel normale governo
               del bosco e non necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica.
               Concetto questo che trova conferma nella giurisprudenza della
               Cassazione Penale (sentenza n. 14292/2002).
                  L’orientamento più condiviso è dunque quello di considerare tagli
               colturali quelli già acconsentiti dalle norme forestali, oggi regionali.
                  Conclusivamente i boschi hanno ritrovato, dopo la depenalizzazio-
               ne dei reati (Legge 681/1981), già previsti dalla Legge Forestale, una
               rinnovata tutela penale, prima con la “Legge Galasso” e poi con il
               “Codice Urbani”, tanto da potersi così configurare la distruzione o il
               deturpamento di bellezze naturali protette, secondo l’art. 734 del
               Codice Penale.


               3. I boschi pubblici
                  In base alla proprietà (Inventario Forestale Nazionale - 1985) in
               Italia il 66% della superficie boscata appartiene ai privati, il 34% è pub-
               blico; di quest’ultima quota lo Stato e le Regioni posseggono il 27%, le
               Province ed i Comuni il 73%, gli altri Enti il 5%.
                  Degli 8.675.000 ettari di boschi, la proprietà privata si estende per
               oltre 5.700.000 ettari, quella pubblica per quasi 3 milioni di ettari, di cui
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               2.155.500 ettari appartengono ai Comuni e 644.400 ettari allo Stato ed
               alle Regioni.
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