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La proprietà forestale


               proprietà fondiaria, costretta com’è tra due contrastanti esigenze di sod-
               disfare le attese della collettività e di garantire contemporaneamente l’in-
               teresse del singolo, è chiamata ad esercitare una funzione sociale».
                  Il Sandulli concorda su tale aspetto, rilevando che «la figura del
               bene privato d’interesse pubblico, è chiaramente riscontrabile nei ter-
               reni d’interesse idrogeologico, nei boschi e nelle foreste private, poi-
               ché tali beni sono assoggettati ad un particolare regime di indisponi-
               bilità e di vigilanza».






























                                     La foresta di Vallombrosa (Foto C.F.S.)

                  Diversi autori sono del parere che il bosco e l’attività selvicolturale si
               trovano a cavallo tra norme di carattere pubblicistico e altre di tipo pri-
               vatistico, che possono coesistere tra il sistema dei vincoli, il regime delle
               autorizzazioni e le diverse finalità del bosco – protettive, di salvaguardia
               ambientale ed economico-produttiva – tanto che l’interesse generale di
               tipo sociale ricomprende anche quello privato, relativo all’impresa agro-
               silvo-pastorale, individuabile nell’articolo 2135 del C.C.
                  Dal che deriva come «il potere del proprietario e/o imprenditore
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               forestale», secondo Abrami, «può esercitarsi a proprio vantaggio, solo
               in quanto venga contemporaneamente perseguito l’interesse pubblico
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