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La proprietà forestale


               In quegli anni intensa è l’economia montana e le foreste sono forte-
            mente utilizzate, pascolate, antropizzate; c’è fame di terra e il disboscamen-
            to è intenso, un vero pericolo per la stabilità e l’integrità del territorio.
               Le foreste dello Stato da allora sono considerate beni demaniali ina-
            lienabili ed indisponibili, dovendo essere esempio di una buona gestio-
            ne e fornire l’incremento alle attività selvicolturali e al commercio dei
            prodotti forestali.
               Con il R.D.Lg.vo n. 3267 del 1923 e più ancora con quella del 1933,
            il demanio forestale si amplia progressivamente; all’Azienda di Stato si
            chiede anche di fornire una riserva strategica di legname per i bisogni
            del Paese. È altresì facoltà del Ministero espropriare terreni per amplia-
            re le foreste demaniali.
               La Legge del 1923 dà la facoltà al Ministero di fare concessioni tem-
            poranee di aree nei terreni amministrati dall’A.S.F.D. per edificarvi
            alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici, per l’esercizio di industrie
            forestali ed altre finalità prettamente economiche.
               L’Azienda è gestita da tre Organi: il Consiglio d’Amministrazione,
            composto da dieci membri e presieduto dal Ministro dell’Agricoltura;
            il Comitato Amministrativo, di cui fa parte il Direttore Generale
            dell’Economia Montana e Foreste e due funzionari del Ministero del
            Tesoro e delle Finanze; il Direttore Generale, con il compito di dare
            attuazione alle delibere del Consiglio e del Comitato.
               L’Azienda nel 1927 assume personalità giuridica propria, con gestio-
            ne autonoma, alla stessa stregua di un “Ente parastatale”, equiparata alle
            altre Amministrazioni dello Stato per quanto attiene il regime fiscale.
               In questi stessi anni all’A.S.F.D. è affidata la gestione tecnica ed
            amministrativa dei Parchi Nazionali d’Abruzzo, dello Stelvio, del Gran
            Paradiso e del Circeo, a cui, poi, si aggiungerà il Parco della Calabria.
               Nel dopoguerra la Legge della montagna del 1952, detta anche Legge
            Fanfani, apporta notevoli impulsi all’A.S.F.D. per darle la possibilità di
            nuovi acquisti immobiliari ed incrementando l’attività di rimboschi-
            mento e di sistemazioni idrauliche attraverso i famosi “cantieri scuola”.
               Così l’Azienda può accedere a mutui presso la Cassa depositi e pre-       .3
            stiti e presso altri Istituti di credito per acquistare terreni nudi, cespu-  oI-n
            gliati, parzialmente boscati da rimboschire o per farne prati-pascolo e      n
                                                                                         n
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