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La proprietà forestale


               Rispetto alla forma di governo si ha che le fustaie sono pressoché
            suddivise al 50% tra pubbliche e private, mentre i boschi cedui sono
            per i due terzi di proprietà privata, anche in ragione del loro più breve
            turno di utilizzazione.
               Di norma i boschi di proprietà pubblica formano complessi molto
            estesi, superiori ai 1.500-2.000 ettari, mentre la proprietà forestale pri-
            vata è molto frazionata, in gran parte all’interno di piccole e medie
            aziende agrarie.
               I risultati provvisori dell’ultimo Inventario Forestale Nazionale
            (maggio 2005) indicano un’estensione delle superfici boscate per oltre
            10 milioni di ettari, ma i parametri inventariali sono stati modificati
            rispetto a quelli impiegati in precedenza.
               Il bosco svolge, come osservato, indipendentemente dal titolo di
            proprietà, una funzione d’interesse pubblico, fornendo un’utilità gene-
            rale, che travalica i limiti di proprietà ed i confini di uno Stato. Ne deri-
            va che i beni forestali sono per loro stessa natura ritenuti idonei a sod-
            disfare un’esigenza pubblica; anche per tale ragione, dalla Legge del
            1923 sino ai più recenti Regolamenti della U.E. sono state previste
            cospicue misure incentivanti e di sostegno per incrementare, migliora-
            re e tutelare le aree boscate.
               La normativa sulle foreste pubbliche e quella sulle foreste private
            formano, come dice Giannini, «un continuo organico per l’identità del-
            l’interesse pubblico di fondo», anche perché le foreste  sono tutte
            imprenditorialmente utilizzabili, sia pur nel rispetto di precise norme
            regolamentari e sempre soggette ai controlli ed alla vigilanza delle auto-
            rità forestali e di quelle amministrative.
               Secondo il Milani i beni forestali sono assimilabili ai beni demaniali,
            in quanto entrambi, rivestendo un particolare pubblico interesse, sono
            tutelati da specifiche norme anche penali, sono oggetto di regolamen-
            tazione, finalizzata alla loro conservazione.
               Così che anche i boschi di proprietà privata, dal momento che assol-
            vono a finalità d’interesse generale, «assumerebbero persino il caratte-
            re dell’indisponibilità relativa» in quanto sarebbero strumenti dell’inte-   .3
            resse pubblico.                                                              oI-n
               Dice il Tamponi: «la proprietà forestale, molto più che di altri tipi di  n
                                                                                         n
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