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La proprietà forestale


               l’espansione dei centri turistici; la costituzione di insediamenti residen-
               ziali; le attrezzature di aree per l’esercizio degli sport e della ricreazio-
               ne; lo svilupparsi di attività estrattive; lo sviluppo della rete stradale.
                  Negli anni 70, con l’industrializzazione del Paese cambiano le situa-
               zioni e nasce la necessità di proteggere le zone sottoposte al vincolo
               idrogeologico, ed in particolare i boschi, da insediamenti edificatori per
               non compromettere la stabilità del terreno.
                  L’articolo 7 della Legge 3267/1923, che disciplina la trasformazione
               dei boschi in altra qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi
               in terreni soggetti a periodica lavorazione, alla luce di tali nuove situa-
               zioni, andava necessariamente riletto in modo estensivo e non più solo
               in senso agricolo; l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria è interve-
               nuta in proposito.
                  Infatti il Consiglio di Stato (con sentenza n. 183 del 16 marzo 1971)
               così si esprime: «si deve osservare che presumibilmente nel corso del-
               l’emanazione della Legge 20 giugno 1877 n. 3917 e del R.D.Lg.vo 30 set-
               tembre 1923 n. 3267 non emerse il problema degli insediamenti urbani
               in zone vincolate o da vincolare a scopo idrogeologico; tuttavia questa
               circostanza non è preclusiva di un’interpretazione della normativa fore-
               stale, intesa in senso tale da soddisfare l’esigenza della disciplina degli
               insediamenti edilizi in rapporto anche al vincolo idrogeologico».
                  Ancora il Consiglio di Stato (sentenza n. 571 del 30 ottobre 1985)
               rimarca che «qualsiasi opera che comporti distruzione della vegetazio-
               ne è potenzialmente idonea a compromettere la stabilità dei suoli e ad
               alterare l’equilibrio idrogeologico… È legittimato pertanto il diniego di
               concessione edilizia».
                  Successivamente il Consiglio di Stato (sentenza n. 663 del 2 settem-
               bre 1987) ha parzialmente modificato il proprio orientamento, restrin-
               gendo l’applicabilità dell’articolo 7 del R.D.Lg.vo del 1923 e dell’artico-
               lo 21 del Regolamento, con la conseguenza che la Pubblica
               Amministrazione competente può formulare un divieto assoluto ad
               edificare solo sui terreni vincolati boscati.
                  Con il D.P.R. 11/1972 e successivamente con il D.P.R. 616/1977 la
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               materia è passata di competenza delle Regioni, che hanno legiferato in
               merito.
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