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Mario Bellocci


               zione al cosiddetto fumo passivo, ha fissato regole uniformi conte-
               nenti divieti e obblighi, validi su tutto il territorio nazionale, per tute-
               lare la salubrità dell’ambiente atmosferico in determinati luoghi nei
               quali i singoli si trovano a dover trascorrere parte del loro tempo, per
               esigenze di lavoro, cura, trasporto, svago e affinamento culturale. Per
               garantire l’osservanza di tali divieti e obblighi, la legge commina san-
               zioni di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territo-
               rio nazionale e prefigurate entro limiti massimi e minimi, all’interno
               dei quali ha da valere la discrezionalità del giudice ma non quella del
               legislatore regionale, alla quale, relativamente alle fattispecie previste
               e sanzionate, non è riconosciuto spazio alcuno.
                  Per quanto riguarda la doglianza della Regione, la Corte osserva che
               la legge ha previsto varie fattispecie di illecito amministrativo al fine
               della tutela della salute, che l’art. 32 della Costituzione assegna alle cure
               della Repubblica.
                  Siffatte previsioni devono essere assunte come principi fondamen-
               tali, necessariamente uniformi, a norma dell’ultima proposizione del
               terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, stante la loro finalità di
               protezione di un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiu-
               dicato dall’esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della
               Repubblica: bene che per sua natura non si presterebbe ad essere pro-
               tetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla
               discrezionalità dei legislatori regionali. La natura di principi fondamen-
               tali delle norme in questione si comprende non appena si consideri
               l’impossibilità di concepire ragioni per le quali, una volta assunta la
               nocività per la salute dell’esposizione al fumo passivo, la rilevanza come
               illecito dell’attività del fumatore attivo possa variare da un luogo ad un
               altro del territorio nazionale.
                  Non potendosi dunque contestare al legislatore statale il potere di
               prevedere le fattispecie da sanzionare, non può essergli disconosciuto
               nemmeno quello di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei
               divieti e degli obblighi stabiliti. Ciò deriva dal parallelismo tra i due
               poteri, che comporta, in linea di principio, che la determinazione delle
          A
          n
          n
               sanzioni sia nella disponibilità del soggetto al quale è rimessa la prede-
               terminazione delle fattispecie da sanzionare.
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