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Mario Bellocci
zione al cosiddetto fumo passivo, ha fissato regole uniformi conte-
nenti divieti e obblighi, validi su tutto il territorio nazionale, per tute-
lare la salubrità dell’ambiente atmosferico in determinati luoghi nei
quali i singoli si trovano a dover trascorrere parte del loro tempo, per
esigenze di lavoro, cura, trasporto, svago e affinamento culturale. Per
garantire l’osservanza di tali divieti e obblighi, la legge commina san-
zioni di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territo-
rio nazionale e prefigurate entro limiti massimi e minimi, all’interno
dei quali ha da valere la discrezionalità del giudice ma non quella del
legislatore regionale, alla quale, relativamente alle fattispecie previste
e sanzionate, non è riconosciuto spazio alcuno.
Per quanto riguarda la doglianza della Regione, la Corte osserva che
la legge ha previsto varie fattispecie di illecito amministrativo al fine
della tutela della salute, che l’art. 32 della Costituzione assegna alle cure
della Repubblica.
Siffatte previsioni devono essere assunte come principi fondamen-
tali, necessariamente uniformi, a norma dell’ultima proposizione del
terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, stante la loro finalità di
protezione di un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiu-
dicato dall’esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della
Repubblica: bene che per sua natura non si presterebbe ad essere pro-
tetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla
discrezionalità dei legislatori regionali. La natura di principi fondamen-
tali delle norme in questione si comprende non appena si consideri
l’impossibilità di concepire ragioni per le quali, una volta assunta la
nocività per la salute dell’esposizione al fumo passivo, la rilevanza come
illecito dell’attività del fumatore attivo possa variare da un luogo ad un
altro del territorio nazionale.
Non potendosi dunque contestare al legislatore statale il potere di
prevedere le fattispecie da sanzionare, non può essergli disconosciuto
nemmeno quello di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei
divieti e degli obblighi stabiliti. Ciò deriva dal parallelismo tra i due
poteri, che comporta, in linea di principio, che la determinazione delle
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sanzioni sia nella disponibilità del soggetto al quale è rimessa la prede-
terminazione delle fattispecie da sanzionare.
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