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Mario Bellocci
un’attività riconducibile, non a “funzioni regionali” diverse da quelle
“ordinarie”, bensì all’operato di soggetti privati che svolgono attività di
impresa, ancorché connessa all’erogazione del “servizio pubblico” di
comunicazione elettronica.
Nella sentenza si passa poi all’esame dell’art. 95 che, nel disciplinare
gli impianti e le condutture di energia elettrica o tubazioni, prescrive
che nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qua-
lunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza
che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta
del Ministero delle comunicazioni. Lo stesso articolo, inoltre, subordi-
na al preventivo consenso del Ministero l’esecuzione di qualsiasi lavo-
ro sulle condutture subacquee di energia elettrica, e sui relativi atterrag-
gi, e riconosce al Ministero il potere di esercitare la vigilanza e il con-
trollo sull’esecuzione dei lavori.
La Corte non condivide il rilievo secondo cui la norma in esame
conterrebbe una indebita disciplina di dettaglio in materie di compe-
tenza concorrente (“ordinamento della comunicazione” e “governo del
territorio”), in quanto il nulla osta ministeriale è diretto proprio a
garantire il rispetto di quelle regole tecniche senza le quali l’esercizio
della potestà legislativa regionale potrebbe produrre una elevata diver-
sificazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica, con notevo-
li inconvenienti sul piano tecnico ed economico. La norma impugnata,
pertanto, costituisce una esplicitazione a livello tecnico dell’esigenza di
assicurare uniformità e continuità alla rete delle infrastrutture di comu-
nicazione elettronica.
Le Regioni censurano, infine, l’allegato n. 13 al decreto legislativo
impugnato, il quale, determinando il contenuto dei modelli da usare
nella presentazione dell’istanza di autorizzazione e della denuncia di
inizio attività, integrerebbe l’esercizio di una potestà regolamentare,
che lo Stato non può legittimamente esercitare in materie diverse da
quelle riservate alla sua competenza esclusiva.
Onde dichiarare non fondata la questione, la Corte sottolinea che
l’allegato n. 13, malgrado il fatto che il Codice ne preveda la modifica-
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bilità con atti regolamentari e amministrativi, deve considerarsi pur
sempre atto di natura legislativa, sicché esso conserva il regime giuridi-
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