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Mario Bellocci
principio fondamentale della legislazione urbanistica, cui le Regioni, nel
legiferare, dovranno attenersi a norma dell’art. 117, terzo comma, ulti-
ma parte, della Costituzione.
Neppure l’art. 86, comma 7, il quale impone alle Regioni di unifor-
marsi ai limiti di esposizione ai valori di attenzione ed agli obiettivi di
qualità stabiliti dall’art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio
2001, n. 36, viola le attribuzioni spettanti alle Regioni, e ciò sia per
quanto concerne la materia del “governo del territorio”, sia per quan-
to attiene a quella della “tutela della salute”.
Al riguardo, la Corte rileva che è già stato riconosciuto (sentenza n.
307 del 2003), in linea con quanto prescritto dalla menzionata legge
quadro, che spetta alla competenza delle Regioni la disciplina dell’uso
del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi la
indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi
degli impianti di comunicazione (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1).
Orbene, la norma impugnata rispetta l’indicato riparto di competen-
ze. Essa, infatti, stabilisce che per gli obiettivi di qualità “si applicano le
disposizioni di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della
legge n. 36 del 2001”, che opera, però, un rinvio al comma 1, lettera a),
del medesimo art. 4, il quale riserva allo Stato le funzioni relative alla
determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
anche degli obiettivi di qualità, solo “in quanto valori di campo come
definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2”. Deve, dunque,
ritenersi che rimanga ferma la competenza delle Regioni nella determi-
nazione dei diversi “obiettivi di qualità”, consistenti, appunto, negli
indicati criteri localizzativi, standards urbanistici, prescrizioni ed incenti-
vazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
Viene, poi, censurato dalle ricorrenti il primo comma dell’art. 87 del
Codice, il quale prevede che l’installazione di infrastrutture per impian-
ti radioelettrici, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-tra-
smittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazio-
ni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili
GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione
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dedicate alla televisione digitale terrestre sono autorizzate dagli enti
locali, previo accertamento, da parte dell’organismo competente ad
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