Page 86 - SilvaeAnno01n03-155-Bellocci-Supplemento-pagg.132.qxp
P. 86

La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


               Ed in effetti, le norme impugnate collocano le Regioni e le Province
            autonome in momenti-chiave dei procedimenti destinati a concludersi
            con quelle determinazioni, assegnate alla competenza di autorità ammi-
            nistrative statali. Infatti, a norma del comma 1 dell’articolo 2 impugna-
            to, le Regioni e le Province autonome dispongono del potere di inizia-
            tiva nel procedimento di trasferimento degli impianti fuori norma e la
            nuova localizzazione viene disposta nei siti individuati - mediante un
            procedimento cui partecipano Regioni e Province autonome - dai piani
            nazionali di assegnazione delle frequenze. La normativa statale preve-
            de inoltre che le azioni di risanamento sono disposte dalle Regioni e
            dalle Province autonome, alle quali spetta l’irrogazione della sanzione
            amministrativa prevista. La disattivazione degli impianti, in caso di rei-
            terazione delle violazioni, è sì disposta dall’autorità ministeriale, ma
            presuppone le azioni di risanamento avviate su iniziativa delle Regioni
            e delle Province, alle quali spetta la segnalazione all’autorità centrale
            dell’esistenza dei presupposti per la disattivazione.
               Da quanto detto risulta con evidenza che la legislazione dello Stato,
            per i procedimenti in questione, si è ispirata al principio di leale coope-
            razione con regioni e province autonome, donde la non fondatezza
            della questione.


               [E] La Corte dichiara, con la sentenza n. 324 del 2003, la fondatez-
            za della questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti
            dell’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1°
            luglio 2002, n. 9, che stabilisce che la Giunta regionale, in mancanza di
            un “atto legislativo” del Consiglio regionale e fino alla approvazione di
            “una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in
            Campania”, disciplini con regolamento “la localizzazione e l’attribuzio-
            ne dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza radiotele-
            visiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventual-
            mente necessari”. Osserva la Corte che la legge 22 febbraio 2001, n. 36,
            all’art. 8, comma 1, attribuisce esplicitamente alla competenza delle
            Regioni “l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di  .3
            trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti           oI-n
            radioelettrici e degli impianti di radiodiffusione, ai sensi della legge 31  n
                                                                                         n
                                                                                         A
                                                                        SILVÆ          87
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91