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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            dizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti,
            potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete
            completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi
            così da “criteri di localizzazione” in “limitazioni alla localizzazione”.
            Questa interpretazione, d’altra parte, corrisponde ad impegni di origi-
            ne europea ed all’evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripeti-
            zione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi.
               Quanto all’invocato principio della derogabilità in melius, da parte
            delle Regioni, degli standards posti dallo Stato, la Corte sottolinea che
            esiste attualmente una legge quadro statale che detta una disciplina
            esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra
            esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti
            alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del terri-
            torio ed alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le
            telecomunicazioni. In questo contesto, interventi regionali di tipo
            aggiuntivo devono ritenersi ora incostituzionali, perché l’aggiunta si
            traduce in una alterazione, quindi in una violazione, dell’equilibrio trac-
            ciato dalla legge statale di principio.
               Infondata risulta, invece, la questione di legittimità costituzionale
            della legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12, la quale
            sposta al 1° gennaio 2003 il termine per l’applicazione della norma
            oggetto del ricorso sopra analizzato, dettando una disciplina interinale
            che prevede il divieto di installazione degli impianti per le telecomuni-
            cazioni e per la radiotelevisione “in corrispondenza” delle aree sensibi-
            li, in quanto il divieto in questione non eccede l’ambito di un criterio di
            localizzazione la cui determinazione spetta alle Regioni.


               [C] La Corte esamina, nella sentenza n. 7 del 2004, la questione di
            legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regio-
            nale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23, secondo cui la Regione “emana
            linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di
            distribuzione e di utilizzo dell’energia e per le caratteristiche costruttive
            degli edifici”. Tale disposizione è impugnata dallo Stato in quanto si       .3
            porrebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa comu-       oI-n
            nitaria; in secondo luogo, essa determinerebbe una lesione della compe-      n
                                                                                         n
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