Page 85 - SilvaeAnno01n03-155-Bellocci-Supplemento-pagg.132.qxp
P. 85

Mario Bellocci


               costituzionale, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, dell’arti-
               colo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti
               per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
               analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevi-
               sivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
                  Le disposizioni dettate dallo Stato sono impugnate in quanto la
               Provincia ritiene di essere titolare, in base allo Statuto di autonomia ed
               alle relative norme di attuazione, della competenza normativa e ammi-
               nistrativa in materia di “delocalizzazione” e di “risanamento di impian-
               ti radiotelevisivi”.
                  Al riguardo, la Corte constata che a nessuna delle numerose materie
               indicate dalla Provincia si sovrappone direttamente la materia oggetto
               della normativa statale impugnata.
                  È vero, peraltro, che gli interventi per la “delocalizzazione” ed il
               “risanamento di impianti radiotelevisivi”, pur distinguendosi material-
               mente dalle competenze legislative della Provincia, indirettamente,
               quanto agli effetti, ne coinvolgono varie, statutariamente garantite. La
               stessa legge n. 36 del 2001 richiama le finalità di cui all’articolo 1, tra
               cui sono comprese la tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio.
               Dal punto di vista delle finalità perseguite nell’esercizio delle funzioni
               statali, la competenza riconosciuta allo Stato si intreccia dunque con
               alcune di quelle statutariamente attribuite alla Provincia.
                  In casi di questo genere, riafferma la Corte, occorre addivenire a
               forme di esercizio delle funzioni, da parte dell’ente competente, attraver-
               so le quali siano efficacemente rappresentati tutti gli interessi e le posi-
               zioni costituzionalmente rilevanti. Nei casi in cui, per la loro connessio-
               ne funzionale, non sia possibile una netta separazione nell’esercizio delle
               competenze, vale il principio della “leale cooperazione”, suscettibile di
               essere organizzato in modi diversi, per forme ed intensità della pur
               necessaria collaborazione. In materia di radiocomunicazioni, questo
               principio (originariamente affermato già nella sentenza n. 21 del 1991),
               comporta una esigenza di partecipazione delle autonomie regionali e
               provinciali anche nel caso in esame, stante l’effetto di coinvolgimento di
          A
          n
          n
               funzioni regionali e provinciali delle determinazioni concernenti la
               “delocalizzazione” e il “risanamento di impianti radiotelevisivi”.
          oI-n
          .3
          86 SILVÆ
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90