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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
cato esercizio del potere legislativo, viene meramente autorizzato dalla
legge regionale, che peraltro non delimita o indirizza in alcun modo il
suddetto potere regolamentare. E ciò malgrado che l’ambito oggettivo
in cui tale potere regolamentare sarebbe chiamato ad incidere, in termi-
ni di assoluta fungibilità rispetto alla fonte legislativa regionale, risulti
caratterizzato da riserve di legge che la Costituzione stabilisce per l’al-
locazione e la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi
livelli territoriali di governo (art. 118, secondo comma, della
Costituzione), nonché per discipline che incidano su alcune rilevanti
situazioni soggettive (diritto all’informazione, attività di impresa).
[F] La Corte esamina, nella sentenza n. 336 del 2005, i ricorsi delle
Regioni Toscana e Marche con cui viene impugnato il decreto legislati-
vo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),
che ha recepito la direttiva 2002/21/CE, istitutiva di un quadro norma-
tivo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, che
pone un preciso vincolo comunitario ad attuare un vasto processo di
liberalizzazione del settore, armonizzando le procedure amministrative
ed evitando ritardi nella realizzazione delle infrastrutture di comunica-
zione elettronica.
Le prime censure formulate dalle ricorrenti coinvolgono l’intera
disciplina contenuta nel Capo V del Titolo II del Codice, in quanto
recherebbero “una disciplina dettagliata, autoapplicativa, non cedevo-
le” e “direttamente operante nei confronti dei privati”, tanto da non
lasciare “alcuno spazio all’intervento legislativo regionale”. In partico-
lare, la disciplina di un procedimento unitario e dettagliato per l’auto-
rizzazione all’installazione degli impianti, predeterminando anche i
tempi di formazione degli atti e della volontà delle amministrazioni
locali coinvolte, lederebbe la competenza legislativa delle Regioni.
A tal riguardo, osserva la Corte che l’analisi della censura presuppo-
ne che si chiarisca, in via preliminare, che l’ampiezza e l’area di opera-
tività dei principî fondamentali - non avendo gli stessi carattere “di rigi-
dità e di universalità” (cfr. sentenza n. 50 del 2005) - non possono esse- .3
re individuate in modo aprioristico e valido per ogni possibile tipologia oI-n
di disciplina normativa. Esse, infatti, devono necessariamente essere n
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