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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
disposizioni attribuirebbero direttamente l’esercizio di funzioni ammi-
nistrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento (laddo-
ve tali funzioni dovrebbero essere conferite con legge statale o regio-
nale, sulla base delle rispettive competenze, secondo quanto prescritto
dall’art. 118 della Costituzione), viene respinta perché basata su un
erroneo presupposto interpretativo.
Al tal proposito, la Corte osserva che le norme impugnate, facendo
generico riferimento agli “enti locali”, non allocano direttamente fun-
zioni amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limi-
tano a formulare un principio fondamentale di disciplina, in forza del
quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica devono essere “gestiti” dai predetti enti.
Altrimenti detto, lo Stato, sul presupposto della preesistenza delle fun-
zioni degli enti locali in materia, in base a normative da lungo tempo
vigenti, ha solo disciplinato, con norme costituenti espressione di prin-
cipî fondamentali, lo svolgimento di tali funzioni. Rimane ferma, per-
tanto, la facoltà delle Regioni di allocare le funzioni in esame ad un
determinato livello territoriale subregionale, nel rispetto degli artt. 117,
secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione. Non solo: le
Regioni, nel quadro e nel rispetto dei principî fondamentali così fissati
dalla legge statale, ben possono prescrivere, eventualmente, ulteriori
modalità procedimentali rispetto a quelle previste dallo Stato, in vista di
una più accentuata semplificazione delle stesse.
L’art. 86, comma 3, del Codice, che prevede che le infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazione siano assimilate ad ogni effetto alle
opere di urbanizzazione primaria (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), pur
restando di proprietà dei rispettivi operatori, non risulta lesivo della
competenza regionale relativa al governo del territorio, né pone
norme di dettaglio senza lasciare alcuno spazio alla competenza con-
corrente regionale.
Ad avviso della Regione Marche, la norma in esame introdurrebbe
“una classificazione che incide in termini stringenti sulle possibilità
delle Regioni di definire la disciplina di queste particolari infrastruttu- .3
re”. La Corte replica che la scelta di inserire le infrastrutture di reti di oI-n
comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un n
n
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