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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            disposizioni attribuirebbero direttamente l’esercizio di funzioni ammi-
            nistrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento (laddo-
            ve tali funzioni dovrebbero essere conferite con legge statale o regio-
            nale, sulla base delle rispettive competenze, secondo quanto prescritto
            dall’art. 118 della Costituzione), viene respinta perché basata su un
            erroneo presupposto interpretativo.
               Al tal proposito, la Corte osserva che le norme impugnate, facendo
            generico riferimento agli “enti locali”, non allocano direttamente fun-
            zioni amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limi-
            tano a formulare un principio fondamentale di disciplina, in forza del
            quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di
            comunicazione elettronica devono essere “gestiti” dai predetti enti.
            Altrimenti detto, lo Stato, sul presupposto della preesistenza delle fun-
            zioni degli enti locali in materia, in base a normative da lungo tempo
            vigenti, ha solo disciplinato, con norme costituenti espressione di prin-
            cipî fondamentali, lo svolgimento di tali funzioni. Rimane ferma, per-
            tanto, la facoltà delle Regioni di allocare le funzioni in esame ad un
            determinato livello territoriale subregionale, nel rispetto degli artt. 117,
            secondo comma, lettera  p), e 118 della Costituzione. Non solo: le
            Regioni, nel quadro e nel rispetto dei principî fondamentali così fissati
            dalla legge statale, ben possono prescrivere, eventualmente, ulteriori
            modalità procedimentali rispetto a quelle previste dallo Stato, in vista di
            una più accentuata semplificazione delle stesse.
               L’art. 86, comma 3, del Codice, che prevede che le infrastrutture di
            reti pubbliche di comunicazione siano assimilate ad ogni effetto alle
            opere di urbanizzazione primaria (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), pur
            restando di proprietà dei rispettivi operatori, non risulta lesivo della
            competenza regionale relativa al governo del territorio, né pone
            norme di dettaglio senza lasciare alcuno spazio alla competenza con-
            corrente regionale.
               Ad avviso della Regione Marche, la norma in esame introdurrebbe
            “una classificazione che incide in termini stringenti sulle possibilità
            delle Regioni di definire la disciplina di queste particolari infrastruttu-  .3
            re”. La Corte replica che la scelta di inserire le infrastrutture di reti di  oI-n
            comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un             n
                                                                                         n
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