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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
elettroniche (cfr. sentenza n. 307 del 2003) secondo i dettami sanciti a
livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano
espressione di principî fondamentali. In definitiva, le norme impugna-
te perseguono il fine, che costituisce un principio dell’urbanistica, che
la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non
risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a sem-
plificare le procedure.
Sotto due diversi profili viene, poi, censurato l’art. 93, il quale, dopo
aver previsto che le pubbliche amministrazioni non possono imporre,
per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elet-
tronica, oneri o canoni che non siano fissati per legge, stabilisce che gli
operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’ob-
bligo di tenere indenne l’ente locale, ovvero l’ente proprietario, dalle
spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coin-
volte dagli interventi di installazione e manutenzione, nonché l’obbligo
di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dal-
l’ente locale.
Le ricorrenti deducono che l’articolo de quo detterebbe, in ambiti
materiali attribuiti alla competenza regionale, una disciplina “unifor-
me” delle infrastrutture per le quali, invece, si dovrebbe tener conto
dello specifico contesto territoriale e normativo di ciascuna Regione. Vi
sarebbe inoltre un contrasto con l’art. 119 Cost., nelle parti in cui si fis-
sano in modo puntuale - per gli operatori - gli oneri connessi alle atti-
vità di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico.
La Corte respinge le due censure, rilevando che la disposizione in
esame deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in
quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un tratta-
mento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del
divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. La finalità della
norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di garan-
zia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingres-
so di nuovi soggetti nel settore. Quanto al presunto contrasto con l’art.
119 Cost., il legislatore statale si è limitato a porre a carico degli opera- .3
tori di settore oneri che non gravano sui bilanci regionali, oneri stretta- oI-n
mente funzionali alla copertura di costi, sostenuti per l’esercizio di n
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