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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            elettroniche (cfr. sentenza n. 307 del 2003) secondo i dettami sanciti a
            livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano
            espressione di principî fondamentali. In definitiva, le norme impugna-
            te perseguono il fine, che costituisce un principio dell’urbanistica, che
            la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non
            risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a sem-
            plificare le procedure.
               Sotto due diversi profili viene, poi, censurato l’art. 93, il quale, dopo
            aver previsto che le pubbliche amministrazioni non possono imporre,
            per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elet-
            tronica, oneri o canoni che non siano fissati per legge, stabilisce che gli
            operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’ob-
            bligo di tenere indenne l’ente locale, ovvero l’ente proprietario, dalle
            spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coin-
            volte dagli interventi di installazione e manutenzione, nonché l’obbligo
            di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dal-
            l’ente locale.
               Le ricorrenti deducono che l’articolo de quo detterebbe, in ambiti
            materiali attribuiti alla competenza regionale, una disciplina “unifor-
            me” delle infrastrutture per le quali, invece, si dovrebbe tener conto
            dello specifico contesto territoriale e normativo di ciascuna Regione. Vi
            sarebbe inoltre un contrasto con l’art. 119 Cost., nelle parti in cui si fis-
            sano in modo puntuale - per gli operatori - gli oneri connessi alle atti-
            vità di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico.
               La Corte respinge le due censure, rilevando che la disposizione in
            esame deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in
            quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un tratta-
            mento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del
            divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. La finalità della
            norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, sub specie di garan-
            zia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingres-
            so di nuovi soggetti nel settore. Quanto al presunto contrasto con l’art.
            119 Cost., il legislatore statale si è limitato a porre a carico degli opera-  .3
            tori di settore oneri che non gravano sui bilanci regionali, oneri stretta-  oI-n
            mente funzionali alla copertura di costi, sostenuti per l’esercizio di       n
                                                                                         n
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