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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
quella concernente la “immissione in commercio di OGM come tali o
contenuti in prodotti”. La asserita violazione del primo comma dell’art.
117 Cost. da parte di disposizioni delle leggi regionali impugnate, che
riguardano soltanto tipiche forme di emissioni di OGM nei settori del-
l’agricoltura e della zootecnia, non può dunque conseguire alla viola-
zione di disposizioni che regolano il diverso profilo della immissione in
commercio di OGM.
Lo stesso riferimento alla presunta violazione da parte delle disposi-
zioni regionali impugnate della competenza esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell’ambiente viene solo accennata in relazione al pre-
sunto contrasto delle discipline impugnate con i poteri riconosciuti al
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per l’attuazione delle
prescrizioni contenute nella direttiva europea e nella legislazione nazio-
nale. La genericità e l’incompiutezza della censura rendono, anche per
questa parte, il ricorso inammissibile.
3.9. Il divieto di fumo ed il diritto ad un ambiente salubre
La sentenza n. 361 del 2003 affronta le problematiche relative al
divieto di fumo, collegato alla protezione contro il fumo passivo e, in
ultima analisi, al diritto ad un ambiente salubre.
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
modifica le sanzioni amministrative per la violazione del divieto di
fumo e per la mancata esposizione, da parte di coloro cui compete,
degli avvisi riportanti il divieto medesimo. Ad avviso della ricorrente
Regione Toscana, la disposizione impugnata, attenendo alla materia
“tutela della salute”, attribuita alla competenza legislativa della Regione
a norma dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, comportereb-
be che allo Stato spetti la fissazione soltanto dei principi fondamentali
della disciplina della materia e non già la determinazione delle sanzioni
amministrative concretamente applicabili per le singole violazioni. Tale
determinazione, costituendo disciplina di dettaglio, rientrerebbe nella
competenza legislativa regionale. .3
Al riguardo, la Corte ricorda che la normativa in materia succedu- oI-n
tasi nel tempo, sull’assunto che la salute sia pregiudicata dall’esposi- n
n
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