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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            quella concernente la “immissione in commercio di OGM come tali o
            contenuti in prodotti”. La asserita violazione del primo comma dell’art.
            117 Cost. da parte di disposizioni delle leggi regionali impugnate, che
            riguardano soltanto tipiche forme di emissioni di OGM nei settori del-
            l’agricoltura e della zootecnia, non può dunque conseguire alla viola-
            zione di disposizioni che regolano il diverso profilo della immissione in
            commercio di OGM.
               Lo stesso riferimento alla presunta violazione da parte delle disposi-
            zioni regionali impugnate della competenza esclusiva dello Stato in
            materia di tutela dell’ambiente viene solo accennata in relazione al pre-
            sunto contrasto delle discipline impugnate con i poteri riconosciuti al
            Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per l’attuazione delle
            prescrizioni contenute nella direttiva europea e nella legislazione nazio-
            nale. La genericità e l’incompiutezza della censura rendono, anche per
            questa parte, il ricorso inammissibile.


            3.9. Il divieto di fumo ed il diritto ad un ambiente salubre
               La sentenza n. 361 del 2003 affronta le problematiche relative al
            divieto di fumo, collegato alla protezione contro il fumo passivo e, in
            ultima analisi, al diritto ad un ambiente salubre.
               La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio-
            nale dell’art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
            modifica le sanzioni amministrative per la violazione del divieto di
            fumo e per la mancata esposizione, da parte di coloro cui compete,
            degli avvisi riportanti il divieto medesimo. Ad avviso della ricorrente
            Regione Toscana, la disposizione impugnata, attenendo alla materia
            “tutela della salute”, attribuita alla competenza legislativa della Regione
            a norma dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, comportereb-
            be che allo Stato spetti la fissazione soltanto dei principi fondamentali
            della disciplina della materia e non già la determinazione delle sanzioni
            amministrative concretamente applicabili per le singole violazioni. Tale
            determinazione, costituendo disciplina di dettaglio, rientrerebbe nella
            competenza legislativa regionale.                                            .3
               Al riguardo, la Corte ricorda che la normativa in materia succedu-        oI-n
            tasi nel tempo, sull’assunto che la salute sia pregiudicata dall’esposi-     n
                                                                                         n
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