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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
disposizione impugnata, per violazione del principio di autonomia
degli enti locali, quale affermato dall’art. 114, primo e secondo comma,
della Costituzione.
Infondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale solle-
vata avverso l’art. 3 della legge regionale n. 2 del 2002 che, in relazio-
ne all’esercizio delle funzioni di supporto a favore (anche) degli enti
locali e di altri enti pubblici indicate dall’art. 2, comma 4, della legge
regionale n. 2 del 2002, prevede la stipula tra la Regione e le associa-
zioni rappresentative di tali enti, previo parere della conferenza regio-
nale delle autonomie, di apposite convenzioni quadro, che disciplina-
no la durata, le modalità di raccordo e di intervento del Corpo fore-
stale regionale, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le
eventuali forme di consultazione (comma 1). Aggiunge il medesimo
articolo che gli enti che intendono avvalersi del Corpo forestale regio-
nale dichiarano, con apposita deliberazione, di aderire alla convenzio-
ne quadro, accettandone i contenuti e che è data attuazione operativa
alla convenzione con successiva intesa tra l’ente e il comando del
Corpo forestale regionale (comma 2).
Il Presidente del Consiglio ricorrente ritiene che la disposizione
denunciata violi l’autonomia costituzionale degli enti locali garantita
dall’art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione, in quanto
prevedrebbe esclusivamente l’adesione (o la mancata adesione) a con-
venzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione.
La norma, al contrario di quanto sostenuto, predispone un procedi-
mento bilaterale che si svolge tra la Regione e le associazioni rappre-
sentative degli enti locali interessati, nel quale interviene, tramite pare-
re, la conferenza regionale delle autonomie, la “sede permanente di
partecipazione degli enti locali della comunità lombarda alla definizio-
ne delle politiche regionali”, prevista dall’art. 1, comma 16, della legge
regionale n. 1 del 2000, come organo che “concorre alla definizione dei
rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali e promuove lo
sviluppo delle forme collaborative tra i medesimi soggetti”. Si tratta,
nella specie, di un procedimento di partecipazione conforme all’esigen- .3
za che le Regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, pre- oI-n
vedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione che diano n
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