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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            disposizione impugnata, per violazione del principio di autonomia
            degli enti locali, quale affermato dall’art. 114, primo e secondo comma,
            della Costituzione.
               Infondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale solle-
            vata avverso l’art. 3 della legge regionale n. 2 del 2002 che, in relazio-
            ne all’esercizio delle funzioni di supporto a favore (anche) degli enti
            locali e di altri enti pubblici indicate dall’art. 2, comma 4, della legge
            regionale n. 2 del 2002, prevede la stipula tra la Regione e le associa-
            zioni rappresentative di tali enti, previo parere della conferenza regio-
            nale delle autonomie, di apposite convenzioni quadro, che disciplina-
            no la durata, le modalità di raccordo e di intervento del Corpo fore-
            stale regionale, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le
            eventuali forme di consultazione (comma 1). Aggiunge il medesimo
            articolo che gli enti che intendono avvalersi del Corpo forestale regio-
            nale dichiarano, con apposita deliberazione, di aderire alla convenzio-
            ne quadro, accettandone i contenuti e che è data attuazione operativa
            alla convenzione con successiva intesa tra l’ente e il comando del
            Corpo forestale regionale (comma 2).
               Il Presidente del Consiglio ricorrente ritiene che la disposizione
            denunciata violi l’autonomia costituzionale degli enti locali garantita
            dall’art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione, in quanto
            prevedrebbe esclusivamente l’adesione (o la mancata adesione) a con-
            venzioni quadro unilateralmente predisposte dalla Regione.
               La norma, al contrario di quanto sostenuto, predispone un procedi-
            mento bilaterale che si svolge tra la Regione e le associazioni rappre-
            sentative degli enti locali interessati, nel quale interviene, tramite pare-
            re, la conferenza regionale delle autonomie, la “sede permanente di
            partecipazione degli enti locali della comunità lombarda alla definizio-
            ne delle politiche regionali”, prevista dall’art. 1, comma 16, della legge
            regionale n. 1 del 2000, come organo che “concorre alla definizione dei
            rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali e promuove lo
            sviluppo delle forme collaborative tra i medesimi soggetti”. Si tratta,
            nella specie, di un procedimento di partecipazione conforme all’esigen-      .3
            za che le Regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, pre-     oI-n
            vedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione che diano           n
                                                                                         n
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