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Mario Bellocci


               materia culturale (ed ambientale) e l’esercizio di diritti di proprietà su
               immobili. Le restanti decisioni [H-K] hanno ad oggetto l’attività di pro-
               mozione culturale, caratterizzata da forti peculiarità in ordine alle mol-
               teplici esigenze che in essa debbono essere bilanciate.


                  [A] Nel giudizio concluso con la sentenza n. 94 del 2003, la Corte
               si pronuncia sul ricorso promosso dallo Stato nei confronti della legge
               della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione
               dei locali storici), per vagliare l’ipotizzata invasione della riserva esclu-
               siva statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), in tema di
               “tutela dei beni culturali”, e la presunta violazione dei principi fonda-
               mentali determinati dal legislatore nazionale in tema di “valorizzazio-
               ne dei beni culturali”.
                  Ai fini della distinzione fra tutela e valorizzazione dei beni culturali,
               la Corte si basa sulla legislazione vigente ed in particolare sull’art. 149
               del d.lgs. n. 112 del 1998, il quale riserva alla esclusiva competenza sta-
               tale la “apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o
               artistico e vigilanza sui beni vincolati” e tutto quanto riguarda “autoriz-
               zazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche
               di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l’integrità e la
               sicurezza dei beni di interesse storico o artistico” ed “esercizio del dirit-
               to di prelazione”; inoltre, il primo comma dell’art. 152 del medesimo
               testo normativo afferma che “lo Stato, le Regioni e gli enti locali cura-
               no, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali”.
                  Queste funzioni peraltro ineriscono ai beni culturali quali attualmen-
               te definiti e disciplinati dal d. lgs. n. 490 del 1999 (Testo unico in materia
               di beni culturali ed ambientali), ma non riguardano altri beni cui, a fini di
               valorizzazione, possa essere riconosciuto particolare valore storico o cul-
               turale da parte della comunità regionale o locale, senza che ciò compor-
               ti la loro qualificazione come beni culturali ai sensi del d.lgs. n. 490 del
               1999 e la conseguente speciale conformazione del loro regime giuridico.
                  La legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 non pretende quindi di
               determinare una nuova categoria di beni culturali ai sensi del d.lgs. n.
          A
          n
          n
               490 del 1999, ma prevede semplicemente una disciplina per la salva-
               guardia degli “esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al
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