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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico,
inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli inte-
ressi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza
nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cit-
tadini e dei loro beni”, la competenza legislativa in materia, come già
prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è
oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del
secondo comma dell’art. 117 della Costituzione ora vigente, che ha
riguardo all’ordine pubblico ed alla sicurezza, con netta distinzione
dalla polizia amministrativa locale, che segue invece, in quanto stru-
mentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede.
Non giovano, infine, a favore della legittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate né il rilievo, avanzato dalla difesa della Regione,
circa l’esistenza di norme statali che riconoscono la qualifica di ufficia-
li ed agenti di polizia giudiziaria al personale già appartenente al Corpo
forestale dello Stato ed oggetto di provvedimenti che lo trasferiscono
alle Regioni, né il rilievo, quanto alla polizia di sicurezza, che la norma
regionale ha inteso recepire ricognitivamente e non innovare la discipli-
na statale. Non giova il primo, perché il problema qui in discussione
non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o
agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a
operare il riconoscimento. Non giova il secondo, perché il problema
non è quello di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia con-
forme a quella statale, ma, ancor prima, quello di stabilire se essa sia
competente a disporre il riconoscimento, indipendentemente dalla
conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato.
3.11. Tutela e valorizzazione dei beni culturali (ed ambientali)
La Corte si è pronunciata a più riprese in merito alla definizione dei
concetti di “tutela” e di “valorizzazione” dei beni culturali (e, esplicita-
mente o implicitamente, anche dell’ambiente). Due decisioni [A-B]
hanno precipuamente ad oggetto la distinzione dei due concetti, men-
tre una terza [C] definisce la nozione di “gestione”. I collegamenti tra .3
ambiente e beni culturali sono particolarmente sottolineati nella quar- oI-n
ta sentenza [D], mentre altre tre [E-G] si soffermano sui rapporti tra la n
n
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