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Mario Bellocci
luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di con-
sentire la collaborazione e l’azione coordinata tra Regioni ed enti loca-
li nell’ambito delle rispettive competenze, come recita l’art. 4, comma
5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).
D’altro canto, l’ipotesi alternativa, sottintesa nella censura proposta
(e cioè la stipula da parte della Regione di tante convenzioni quanti
sono gli enti locali interessati), sarebbe a sua volta inconcepibile, data
l’esigenza, in riferimento alle funzioni del Corpo forestale regionale, di
un quadro di regole generali certe, tendenzialmente valide sull’intero
territorio regionale. Regole che, pur se generali, non impediscono che
delle particolarità delle situazioni locali possa adeguatamente essere
tenuto conto, segnatamente nella successiva intesa tra comando del
Corpo e singolo ente locale, finalizzata all’attuazione operativa della
convenzione quadro.
Fondata è, di contro, la questione di legittimità costituzionale solle-
vata in riferimento al comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 2 del
2002, che prevede: (a) l’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria, a norma dell’art. 57 del codice di procedura pena-
le, al personale del Corpo forestale regionale appartenente alle qualifi-
che individuate dalla Giunta regionale a norma dell’art. 1, comma 2,
della legge, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo pre-
visti dall’art. 2; (b) la possibilità di riconoscere al medesimo personale
la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, “secondo quan-
to previsto dalla vigente normativa statale in materia”.
La questione consiste nello stabilire se esista una competenza legi-
slativa della Regione in materia di corpi di polizia giudiziaria e di corpi
di polizia di sicurezza.
Quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 55 del codice di
procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o dele-
ga dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale,
l’esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclu-
siva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera
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l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione.
Quanto alla polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare “le misure
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