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Mario Bellocci


               luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di con-
               sentire la collaborazione e l’azione coordinata tra Regioni ed enti loca-
               li nell’ambito delle rispettive competenze, come recita l’art. 4, comma
               5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
               sull’ordinamento degli enti locali).
                  D’altro canto, l’ipotesi alternativa, sottintesa nella censura proposta
               (e cioè la stipula da parte della Regione di tante convenzioni quanti
               sono gli enti locali interessati), sarebbe a sua volta inconcepibile, data
               l’esigenza, in riferimento alle funzioni del Corpo forestale regionale, di
               un quadro di regole generali certe, tendenzialmente valide sull’intero
               territorio regionale. Regole che, pur se generali, non impediscono che
               delle particolarità delle situazioni locali possa adeguatamente essere
               tenuto conto, segnatamente nella successiva intesa tra comando del
               Corpo e singolo ente locale, finalizzata all’attuazione operativa della
               convenzione quadro.
                  Fondata è, di contro, la questione di legittimità costituzionale solle-
               vata in riferimento al comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 2 del
               2002, che prevede: (a) l’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente
               di polizia giudiziaria, a norma dell’art. 57 del codice di procedura pena-
               le, al personale del Corpo forestale regionale appartenente alle qualifi-
               che individuate dalla Giunta regionale a norma dell’art. 1, comma 2,
               della legge, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo pre-
               visti dall’art. 2; (b) la possibilità di riconoscere al medesimo personale
               la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, “secondo quan-
               to previsto dalla vigente normativa statale in materia”.
                  La questione consiste nello stabilire se esista una competenza legi-
               slativa della Regione in materia di corpi di polizia giudiziaria e di corpi
               di polizia di sicurezza.
                  Quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell’art. 55 del codice di
               procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o dele-
               ga dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale,
               l’esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclu-
               siva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera
          A
          n
          n
               l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione.
                  Quanto alla polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare “le misure
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