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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività
costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, anche con rife-
rimento agli antichi mestieri”. Questi esercizi commerciali vengono
individuati da parte dei Comuni territorialmente competenti sulla base
dei criteri stabiliti dalla Regione Lazio, d’intesa con le Sovrintendenze
statali territorialmente competenti, e vengono inseriti in un elenco
regionale, che viene anche pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione, così assumendo la denominazione di “locali storici”.
Quest’ultima qualificazione semplicemente rende ad essi applicabile la
speciale disciplina della legge regionale in tema di finanziamenti per la
loro valorizzazione e per il sostegno delle spese connesse all’aumento
dei canoni di locazione, senza produrre alcuno dei vincoli tipici della
speciale tutela dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 490 del 1999, essendo
anche previsto dalla stessa legge regionale che i vincoli stessi possano
essere rimossi “previa restituzione di una somma pari all’entità del con-
tributo maggiorata degli interessi legali”.
Quanto all’altro rilievo di costituzionalità, relativo alla mancanza di
una normativa statale di determinazione dei principi fondamentali della
materia ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., la Corte evidenzia
che è già stato chiarito nella sentenza n. 282 del 2002 che le Regioni,
per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente,
non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fonda-
mentali da parte dello Stato.
Né ha alcun pregio la pretesa lesione della esclusiva competenza sta-
tale in tema di “ordinamento civile” e di “ordinamento e organizzazio-
ne amministrativa dello Stato”, avanzata sul rilievo che la legge regio-
nale modificherebbe la disciplina in tema di proprietà privata degli
immobili entro cui operano i “locali storici”, perché i soggetti proprie-
tari dei locali stessi potrebbero essere esclusi dall’iniziativa di chiedere
i finanziamenti relativi ad interventi di modificazione dei loro beni, con
la possibile conseguenza di vedersi imporre vincoli di destinazione
d’uso su questi ultimi senza essere stati chiamati in causa.
La legge regionale, infatti, subordina esplicitamente l’erogazione dei .3
finanziamenti in conto capitale ad “apposito atto d’obbligo unilaterale” oI-n
prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel n
n
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