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Mario Bellocci


               “provvedimenti adottati”. Con queste previsioni, non si tratta più della
               collaborazione tra i diversi enti di governo, nel rispetto delle competen-
               ze di ciascuno, ma della sostituzione dell’uno all’altro, con spostamen-
               to delle competenze.
                  Così ricostruito il significato della disposizione censurata, la sua
               incostituzionalità appare evidente nella parte in cui la funzione collabo-
               rativa svolta dall’apparato tecnico forestale della Regione si trasforma
               in funzione sostitutiva.
                  Innanzitutto, ed in linea di massima, qualora siano in ipotesi da
               ammettere poteri sostitutivi regionali, nei confronti degli enti locali,
               ulteriori rispetto a quelli facenti capo al Governo, quali previsti dall’art.
               120 della Costituzione, attuato ora dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003,
               n. 131, tali poteri sarebbero in ogni caso da ascrivere ad organi di
               governo dell’ente che, nell’ambito di responsabilità più generali ricono-
               sciutegli, agisce in sostituzione: nel caso in questione, ad organi della
               Regione, e non ad apparati amministrativi (v. sentenza n. 381 del 1996).
               In secondo luogo, il rispetto dell’autonomia degli enti locali presuppor-
               rebbe che l’omissione alla quale si intende sopperire con l’intervento
               sostitutivo sia definita come fatto giuridicamente qualificato, e non sia
               una semplice inattività da altri considerata inopportuna, come sembra
               poter essere nella specie. In terzo luogo, occorrerebbe un procedimen-
               to definito dalla legge, adottata secondo l’ordine delle competenze,
               rispettivamente statali e regionali, fissato dalla Costituzione: un proce-
               dimento nel quale l’ente sostituito possa far valere le proprie ragioni e
               sia messo nella condizione di ovviare all’omissione, una volta che que-
               sta sia stata riconosciuta, non essendo sufficiente, perché si attivi il
               potere sostitutivo, quella mera “previa segnalazione” di cui parla la
               disposizione impugnata.
                  La disposizione denunciata mette in evidenza l’inconciliabilità di tali
               previsioni con i principi che presiedono alla disciplina del delicato rap-
               porto che si determina quando la tutela di interessi superiori richiede la
               sostituzione di un soggetto ad un altro, e quindi l’eccezionale sposta-
               mento dell’esercizio di un potere dal soggetto che ordinariamente ne
          A
          n
          n
               dispone ad un altro che ordinariamente ne è privo.
                  Quanto precede è sufficiente a suffragare l’incostituzionalità della
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