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Mario Bellocci
“provvedimenti adottati”. Con queste previsioni, non si tratta più della
collaborazione tra i diversi enti di governo, nel rispetto delle competen-
ze di ciascuno, ma della sostituzione dell’uno all’altro, con spostamen-
to delle competenze.
Così ricostruito il significato della disposizione censurata, la sua
incostituzionalità appare evidente nella parte in cui la funzione collabo-
rativa svolta dall’apparato tecnico forestale della Regione si trasforma
in funzione sostitutiva.
Innanzitutto, ed in linea di massima, qualora siano in ipotesi da
ammettere poteri sostitutivi regionali, nei confronti degli enti locali,
ulteriori rispetto a quelli facenti capo al Governo, quali previsti dall’art.
120 della Costituzione, attuato ora dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, tali poteri sarebbero in ogni caso da ascrivere ad organi di
governo dell’ente che, nell’ambito di responsabilità più generali ricono-
sciutegli, agisce in sostituzione: nel caso in questione, ad organi della
Regione, e non ad apparati amministrativi (v. sentenza n. 381 del 1996).
In secondo luogo, il rispetto dell’autonomia degli enti locali presuppor-
rebbe che l’omissione alla quale si intende sopperire con l’intervento
sostitutivo sia definita come fatto giuridicamente qualificato, e non sia
una semplice inattività da altri considerata inopportuna, come sembra
poter essere nella specie. In terzo luogo, occorrerebbe un procedimen-
to definito dalla legge, adottata secondo l’ordine delle competenze,
rispettivamente statali e regionali, fissato dalla Costituzione: un proce-
dimento nel quale l’ente sostituito possa far valere le proprie ragioni e
sia messo nella condizione di ovviare all’omissione, una volta che que-
sta sia stata riconosciuta, non essendo sufficiente, perché si attivi il
potere sostitutivo, quella mera “previa segnalazione” di cui parla la
disposizione impugnata.
La disposizione denunciata mette in evidenza l’inconciliabilità di tali
previsioni con i principi che presiedono alla disciplina del delicato rap-
porto che si determina quando la tutela di interessi superiori richiede la
sostituzione di un soggetto ad un altro, e quindi l’eccezionale sposta-
mento dell’esercizio di un potere dal soggetto che ordinariamente ne
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dispone ad un altro che ordinariamente ne è privo.
Quanto precede è sufficiente a suffragare l’incostituzionalità della
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