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Mario Bellocci


               224, i quali conterrebbero “una clausola di salvaguardia”, in base alla
               quale solo le previste autorità competenti potrebbero bloccare, ricor-
               rendo gli specifici presupposti e con le modalità previste, la circolazio-
               ne sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto
               pericoloso, avviando una serie di consultazioni al termine delle quali la
               Commissione UE dovrebbe decidere sulla fondatezza delle misure
               unilaterali di salvaguardia, ripristinando un eguale livello di protezione
               all’interno della Comunità, ovvero invitando lo Stato che le abbia
               adottate ad abrogarle ed a ripristinare la libera circolazione del prodot-
               to sul proprio territorio.
                  In ragione di queste argomentazioni, le due leggi regionali viole-
               rebbero, in definitiva, l’art. 117, primo comma, della Costituzione,
               nonché la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’am-
               biente e dell’ecosistema di cui all’art 117, secondo comma, lettera s),
               della Costituzione.
                  La Corte dichiara l’inammissibilità dei ricorsi governativi in conse-
               guenza di una evidente erronea indicazione delle norme interposte che
               dovrebbero dimostrare la illegittimità costituzionale delle disposizioni
               regionali. Nella decisione si motiva che la direttiva europea
               2001/18/CE, al fine del ravvicinamento delle “legislazioni degli Stati
               membri riguardanti l’immissione deliberata nell’ambiente di OGM ed
               al fine di garantire il corretto sviluppo dei prodotti industriali che uti-
               lizzano OGM”, riguarda l’emissione deliberata nell’ambiente degli
               organismi geneticamente modificati e la loro immissione in commer-
               cio; l’art. 2 della legge della Regione Puglia n. 26 del 2003 e l’art. 2 della
               legge della Regione Marche n. 5 del 2004 si riferiscono, invece, soltan-
               to alla coltivazione di prodotti agricoli o all’allevamento di animali
               geneticamente modificati.
                  Le norme interposte che sarebbero state specificamente violate dalle
               disposizioni impugnate - e cioè gli artt. 22 e 23 della direttiva
               2001/18/CE e l’art. 25 del d.lgs. n. 224 del 2003 - si riferiscono esclu-
               sivamente al commercio degli alimenti contenenti organismi genetica-
               mente modificati: sia la direttiva europea che il d.lgs. n. 224 del 2003
          A
          n
          n
               distinguono nettamente la disciplina della “emissione deliberata di
               OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione in commercio” da
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