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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            3.10. Il Corpo forestale
               La Corte esamina, nella sentenza n. 313 del 2003, la questione di
            legittimità costituzionale di varie norme contenute nella legge della
            Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, istitutiva del Corpo foresta-
            le regionale.
               Particolare rilievo assume il comma 5 dell’art. 2 della citata legge
            come sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge regionale n.
            4 del 2002, dove si prevede che il Corpo forestale regionale eserciti fun-
            zioni di vigilanza e controllo, in determinati settori, in sostituzione
            degli enti locali competenti, qualora questi, per qualsiasi motivo, omet-
            tano di intervenire. In tali casi, il Corpo forestale regionale interviene
            previa segnalazione all’ente competente e dà notizia allo stesso degli
            accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.
               Il comma 4, a sua volta, stabilisce che il Corpo forestale regionale
            svolge attività di supporto, anche a favore degli enti locali e di altri enti
            pubblici, negli ambiti (a) della vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle
            acque interne, (b) della vigilanza nel settore agro-silvo-pastorale, (c) del
            vincolo idrogeologico e (d) della vigilanza e controllo in materia di cave,
            disponendo inoltre che tali attività debbano avvenire “con le modalità
            di cui all’articolo 3”.
               Poiché l’art. 3 della stessa legge regionale n. 2 del 2002 (anch’esso
            impugnato) stabilisce che l’attività della Regione nei settori indicati dal
            predetto comma 4 dell’art. 2 si svolge secondo convenzioni quadro sti-
            pulate tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali e
            degli altri enti interessati, si sarebbe potuto ritenere, in ipotesi, che la
            disposizione censurata sia stata posta per promuovere rapporti collabo-
            rativi di supporto e stimolo da parte della Regione, tramite il suo Corpo
            forestale, nei confronti ed a favore degli enti locali, entro un quadro di
            norme concordate, e ciò per ovviare a eventuali lentezze o omissioni,
            senza peraltro alterare il quadro delle rispettive competenze. Ma ciò
            non è più sostenibile là dove la disposizione impugnata prevede che il
            Corpo forestale regionale operi “in sostituzione degli enti locali com-
            petenti”, per di più tramite una procedura che contempla una semplice        .3
            “previa segnalazione all’ente competente”, alla quale segue la notizia       oI-n
            non solo degli accertamenti eseguiti e dei rilievi effettuati, ma anche dei  n
                                                                                         n
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