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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            co della fonte in cui è inserito. Sul merito della questione, la Corte
            osserva che la disciplina impugnata è riconducibile alla competenza
            esclusiva dello Stato in tema di “coordinamento informativo statistico
            e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”.
            L’art. 87, comma 3, del Codice, infatti, riguardo al modello A dell’alle-
            gato n. 13, dispone che esso sia “realizzato al fine della sua acquisizio-
            ne su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto
            nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale”. Gli
            elementi, puntualmente indicati dalla norma in esame, hanno, infatti,
            natura prevalentemente tecnica e sono destinati a confluire in una
            banca dati centralizzata per la costituzione di un catasto nazionale di
            raccolta dei dati stessi.
               Quanto invece ai modelli B e C dell’allegato n. 13 - concernenti,
            rispettivamente, la denuncia di inizio attività e la istanza di autorizza-
            zione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree
            urbane - l’art. 87, comma 3, e l’art. 88, comma 1 - con norma espres-
            sione del principio fondamentale volto a garantire la celere conclusio-
            ne dei procedimenti - ne prevedono espressamente l’applicabilità in via
            suppletiva, solo nel caso in cui gli enti locali non abbiano predisposto i
            modelli equivalenti.


            3.8. Gli organismi geneticamente modificati
               La Corte esamina, nella  sentenza n. 150 del 2005, i ricorsi del
            Governo avverso la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26,
            e la legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5, in quanto stabili-
            rebbero “un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di alleva-
            mento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di
            OGM”, ponendosi così in contrasto con l’art. 22 della direttiva
            2001/18/CE, la cui portata normativa è dalla difesa erariale ricostrui-
            ta nel senso che in esso si stabilirebbe il principio della libera circola-
            zione e l’impossibilità, per gli Stati membri, di vietare, limitare o impe-
            dire l’immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in
            prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa. Le leggi regionali   .3
            sarebbero altresì contrastanti con l’art. 23 della citata direttiva          oI-n
            2001/18/CE e con l’art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.         n
                                                                                         n
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