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Mario Bellocci
Corte che l’istituto della conferenza di servizi costituisce, in generale,
uno strumento di semplificazione procedimentale e di snellimento del-
l’azione amministrativa e che tale funzione, nel contesto dello specifi-
co procedimento in esame e degli interessi allo stesso sottesi, consente
di ritenere che la previsione contenuta nella disposizione censurata sia
espressione di un principio fondamentale della legislazione.
A ciò si aggiunga che il comma 8 della disposizione impugnata pre-
vede un meccanismo di operatività della conferenza nel caso in cui il dis-
senso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambienta-
le, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, che
assicura comunque un adeguato coinvolgimento delle Regioni.
Ancora in ordine all’art. 87 del Codice, viene censurata la disposizio-
ne del comma 9, che disciplina una ipotesi di silenzio-assenso, preve-
dendo che “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività”, “non-
ché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli
impianti già esistenti, si intendono accolte qualora entro novanta gior-
ni non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”. Il medesi-
mo comma precisa che gli enti locali possono prevedere termini più
brevi per la conclusione dei relativi procedimenti, ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni
stabilite dallo stesso comma.
Le ricorrenti deducono che la disciplina impugnata sarebbe di detta-
glio e, non lasciando spazio alcuno alle Regioni per stabilire forme
diverse di semplificazione amministrativa, impedirebbe al legislatore
regionale di prevedere modalità di contemperamento delle esigenze di
celerità del procedimento autorizzatorio con le imprescindibili garanzie
di tutela dell’ambiente, della salute e di governo del territorio.
La Corte ritiene infondata anche tale questione, in quanto la dispo-
sizione in esame prevede moduli di definizione del procedimento,
informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celeri-
tà, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta deri-
vazione comunitaria. Nel caso di specie, la pluralità delle esigenze e dei
valori di rilevanza costituzionale sottesi alle “materie” nel cui ambito
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rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di
garantire un rapido sviluppo dell’intero sistema delle comunicazioni
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