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Mario Bellocci
calate nelle specifiche realtà normative cui afferiscono e devono tenere
conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realtà si
presentano. È, dunque, evidente che, nell’individuare i principî fonda-
mentali relativi al settore delle infrastrutture di comunicazione elettro-
nica, non si può prescindere dalla considerazione che ciascun impian-
to di telecomunicazione costituisce parte integrante di una complessa
ed unitaria rete nazionale, sicché non è neanche immaginabile una par-
cellizzazione di interventi nella fase di realizzazione di una tale rete (cfr.
sentenza n. 307 del 2003). Nella relazione illustrativa al Codice, si legge,
inoltre, che “la rete è unica a livello globale” e che la stessa “non ha
senso se le singole frazioni non sono connesse tra di loro, quale che ne
sia la proprietà e la disponibilità”. Ciò comporta che i relativi procedi-
menti autorizzatori devono essere necessariamente disciplinati con
carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio nazionale,
dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi. Alla luce di tali
esigenze e finalità devono essere valutate ampiezza ed operatività dei
principî fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.
Nella fase di attuazione del diritto comunitario, la definizione del
riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legisla-
zione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fon-
damentali, non può prescindere dall’analisi dello specifico contenuto e
delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri
termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non inciden-
do sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto
richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio
- norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescri-
zioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abili-
tativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al
rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione,
richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca
l’esistenza di un unitario procedimento sull’intero territorio nazionale,
caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in
tempi brevi. Da questi rilievi si deduce l’infondatezza della questione
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sollevata dalle Regioni.
La ulteriore censura, con la quale le ricorrenti lamentano che le
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