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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            effettuare i controlli (ARPA), della compatibilità del progetto con i
            limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.
               La Corte respinge la doglianza, basata su una limitazione illegittima
            delle competenze regionali in ordine alla localizzazione dei siti, riba-
            dendo, da un lato, che l’art. 87 vincola le Regioni al rispetto degli obiet-
            tivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al
            disposto della legge n. 36 del 2001, e, dall’altro, che attraverso il rinvio
            alla citata legge tale vincolo agisce limitatamente ai “valori di campo
            elettrico, magnetico ed elettromagnetico ai fini della progressiva mini-
            mizzazione dell’esposizione ai campi medesimi”. In sostanza, la norma
            impugnata fa salvi, attribuendoli alla Regione, “i criteri localizzativi, gli
            standards urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle
            migliori tecnologie disponibili” (art. 3, comma 1, lettera d, numero 1).
            A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, il mancato riferimento a que-
            sta seconda tipologia di obiettivi di qualità si giustifica anche in quanto
            la disposizione censurata richiama gli accertamenti svolti dall’organi-
            smo competente ad effettuare i controlli (ARPA), che attengono esclu-
            sivamente alla tutela sanitaria e ambientale.
               La Corte opera, nel prosieguo, lo scrutinio dell’art. 87 del Codice,
            impugnato per quanto dispone nei commi 6, 7 e 8. In base al comma
            6, in sede di esame delle istanze dirette all’adozione del provvedimen-
            to di autorizzazione all’installazione di un impianto di comunicazione
            elettronica, quando una amministrazione interessata abbia espresso
            motivato dissenso, il responsabile del procedimento deve convocare
            una conferenza di servizi; l’approvazione, adottata a maggioranza dei
            presenti, “sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singo-
            le amministrazioni”. Qualora, poi, il motivato dissenso, a fronte di una
            decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da
            un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della
            salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, il comma 8 stabili-
            sce che la decisione sia rimessa al Consiglio dei ministri.
               La Corte respinge la doglianza secondo cui tale disciplina sarebbe
            illegittima nella parte in cui estende la regola della maggioranza all’ado-  .3
            zione dell’atto finale, prevedendo una sola ipotesi di dissenso qualifica-   oI-n
            to ed affidando al Consiglio dei ministri la relativa decisione. Motiva la   n
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