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Mario Bellocci


               luglio 1997, n. 249”, nonché “le modalità per il rilascio delle autorizza-
               zioni alla installazione degli impianti in conformità a criteri di semplifi-
               cazione amministrativa”.
                  A sua volta, il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, prevede alcuni
               poteri pianificatori di Regioni e Comuni in tema di localizzazione dei
               siti degli impianti di radiodiffusione e di installazione degli impianti di
               telefonia mobile, in attesa dell’attuazione del piano nazionale di asse-
               gnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
                  Questo esplicito riconoscimento di poteri - seppur limitati e parzia-
               li - alle Regioni ed agli enti locali in tema di determinazione della loca-
               lizzazione dei siti di trasmissione trova conferma anche nei piani di
               assegnazione dei diversi tipi di frequenze adottati dalla stessa Autorità
               per le garanzie nelle comunicazioni. Tali piani, infatti, prevedono
               espressamente la possibilità che i siti individuati nel piano nazionale di
               assegnazione delle frequenze possano subire variazioni “a seguito di
               segnalazioni da parte delle Regioni successive all’adozione del Piano”;
               essi, tra l’altro, disciplinano in termini specifici la sostituzione dei siti
               individuati nel Piano con “siti equivalenti”.
                  Un ruolo delle Regioni è oggi ancor più innegabile sulla base dell’art.
               117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3
               del 2001, che prevede tra le materie di legislazione concorrente, non
               soltanto il “governo del territorio” e la “tutela della salute”, ma anche
               l’“ordinamento della comunicazione”. Conseguentemente, non può
               escludersi una competenza della legge regionale in materia, che si rivol-
               ga alla disciplina di quegli aspetti della localizzazione e dell’attribuzio-
               ne dei siti di trasmissione che esulino da ciò che risponde propriamen-
               te a quelle esigenze unitarie alla cui tutela sono preordinate le compe-
               tenze legislative dello Stato nonché le funzioni affidate all’Autorità per
               le garanzie nelle comunicazioni.
                  Non sfugge, peraltro, alla Corte che la disposizione impugnata, attri-
               buendo l’esercizio di questa competenza ad un regolamento regionale,
               contrasta anzitutto con la mancanza di una nuova disciplina statutaria
               relativa al potere regolamentare delle Regioni, in particolare in quanto
          A
          n
          n
               esso è attribuito alla Giunta regionale (v. sent. n. 313 del 2003). Inoltre,
               l’esercizio del potere regolamentare, in funzione “suppletiva” del man-
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