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Mario Bellocci
tenza che la Costituzione assegna allo Stato in materia di tutela della
concorrenza; ed ancora, essa produrrebbe la violazione dei principi fon-
damentali della materia concernente la produzione, il trasporto e la
distribuzione nazionale di energia. Da ultimo, la norma impugnata
sarebbe irragionevole in quanto, se tutte le Regioni esercitassero una
analoga potestà normativa, la rete di distribuzione dell’energia elettrica
sarebbe profondamente diversificata da Regione a Regione, con notevo-
li inconvenienti sia sul piano tecnico che su quello economico.
La Corte, dopo avere preliminarmente osservato che la disposizio-
ne legislativa impugnata si colloca inequivocabilmente nell’ambito della
materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”
contemplata nell’art. 117, comma terzo, della Costituzione, ricorda che
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riserva allo Stato le funzio-
ni amministrative concernenti “la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di pro-
duzione, conservazione e distribuzione dell’energia”.
In questo quadro, il d.lgs. n. 79 del 1999, in attuazione della diretti-
va 96/92/CE, ha affidato “le attività di trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di tra-
smissione nazionale”, ad un gestore unico nazionale, prevedendo altre-
sì, per quest’ultimo, “l’obbligo di connettere alla rete di trasmissione
nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromette-
re la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche
e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione
fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (art. 3, comma
primo). L’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999, inoltre, prevede che
il gestore della rete di trasmissione nazionale adotti “regole tecniche, di
carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e
funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzio-
ne, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di inter-
connessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea con-
nessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti”.
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Sulla base di queste premesse, la questione proposta non è fondata,
poiché si deve ritenere che le “regole tecniche”, che ai sensi del comma
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