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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            6 dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 devono essere adottate da parte del
            gestore nazionale, si applichino anche alla progettazione degli impianti
            di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia cui si riferisce l’art.
            2 della legge della Regione Piemonte n. 23 del 2002.
               Pertanto, la progettazione tecnica degli impianti di produzione,
            distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica, e la costruzione dei rela-
            tivi edifici, di cui alla disposizione regionale impugnata, non può sfug-
            gire al rispetto di quanto disposto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 79 del
            1999, e, di conseguenza, deve necessariamente uniformarsi alle “rego-
            le tecniche” predisposte dal gestore nazionale “al fine di garantire la più
            idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicu-
            rezza e la connessione operativa tra le reti”.
               D’altra parte, nulla - nel tenore testuale della disposizione oggetto
            del giudizio - autorizza a ritenere che quest’ultima determini la sottra-
            zione della realizzazione dei citati impianti all’osservanza di tali regole.
            È tuttavia da osservare che le “regole tecniche” cui si riferisce l’art. 3
            del d.lgs. n. 79 del 1999 non esauriscono i criteri di progettazione tec-
            nica degli impianti, poiché il gestore della rete nazionale deve indivi-
            duare non già tutte le regole tecniche, bensì, più semplicemente, regole tecni-
            che volte al perseguimento di specifiche finalità.
               È evidente, pertanto, che rientra nei poteri delle Regioni la individua-
            zione di ulteriori criteri di realizzazione degli impianti, fermo restando,
            naturalmente, che questi ultimi dovranno comunque uniformarsi agli
            standards stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale.
               La norma impugnata, in definitiva, si limita a prevedere la emanazio-
            ne, da parte dei competenti organi regionali, di linee guida che dettino
            criteri per la progettazione tecnica degli impianti di produzione e distri-
            buzione dell’energia, nonché per la costruzione dei relativi edifici,
            aggiuntivi rispetto a quelli individuati dalle “regole tecniche” adottate
            dal gestore nazionale. Ciò comporta naturalmente che, ove si reputas-
            se che le linee guida regionali fossero, in concreto, contrastanti con
            queste ultime, ne potrà essere fatta valere la relativa illegittimità con gli
            ordinari rimedi giurisdizionali.                                             .3
                                                                                         oI-n

               [D] La sentenza n. 308 del 2003 risolve la questione di legittimità       n
                                                                                         n
                                                                                         A
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