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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            ge, del resto, dal richiamo all’attesa dell’emanazione dei decreti previsti
            dall’art. 4 della legge quadro, diretti, fra l’altro, a stabilire (comma 2) i
            limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di
            competenza statale, nonché dal generico richiamo alla idoneità a “con-
            seguire le finalità” della legge. Inoltre, il regime transitorio è definito
            dalla legge quadro, all’art. 16, attraverso il richiamo dei preesistenti atti
            statali che fissano i valori-soglia in tema di esposizione all’inquinamen-
            to elettromagnetico; e la Regione non può, nemmeno nella fase transi-
            toria, sostituire proprie determinazioni a quelle dettate dallo Stato.


               [B] Con la sentenza n. 331 del 2003, la Corte esamina la questione
            di legittimità costituzionale, sollevata dallo Stato, nei confronti dell’art.
            3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo
            2002, n. 4, che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti
            per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite indero-
            gabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici
            scolastici, nonché di strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospeda-
            li, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfa-
            notrofi e strutture similari, e relative pertinenze. Ritiene il ricorrente che
            questa normativa regionale violi la competenza dello Stato in materia di
            tutela dell’ambiente, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s),
            della Costituzione, esercitata con la legge quadro 22 febbraio 2001, n.
            36, introducendo un “parametro di attenzione” non previsto dalla nor-
            mativa statale, quale la distanza degli impianti da luoghi particolari.
               Osserva, in via preliminare, la Corte che il problema consiste nello
            stabilire il rapporto esistente tra la legislazione regionale ed i compiti
            che, in materia di protezione dall’esposizione a campi elettrici, magne-
            tici ed elettromagnetici, indubbiamente spettano allo Stato in forza
            delle sue competenze in materia di tutela dell’ambiente, a norma della
            lettera  s) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, ed in
            materia di tutela della salute, a norma del terzo comma del medesimo
            art. 117. Su tali competenze si basa la legge quadro n. 36 del 2001, che
            contiene “principi fondamentali diretti a: a) assicurare la tutela della     .3
            salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti   oI-n
            dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed      n
                                                                                         n
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