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Mario Bellocci
delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale.
Con riferimento alla legge della Regione Umbria, è impugnato anzi-
tutto l’art. 1, comma 1, perché, nel perseguire le finalità della legge (tute-
la della salute e della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio), disciplina la localizzazione, la costruzione, la modificazione
ed il risanamento degli impianti che producono le emissioni in questio-
ne, ed individua “adeguati limiti di esposizione” (comma 2 dell’art. 1).
La questione è infondata con riguardo alla prima parte della dispo-
sizione. Che vi possa e vi debba essere una disciplina regionale della
localizzazione, della costruzione, della modificazione e del risanamen-
to degli impianti risulta espressamente dalla stessa legge quadro, che
attribuisce alle Regioni competenza, fra l’altro, in tema di localizzazio-
ne degli impianti (art. 8, comma 1, lettere a e b), di rilascio delle auto-
rizzazioni alla installazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettera c), di
adozione o approvazione di piani di risanamento (art. 9).
Di contro, la questione è fondata con riguardo alla seconda parte
della disposizione, che si riferisce alla individuazione di “adeguati limi-
ti di esposizione”, in quanto i limiti di esposizione in materia di inqui-
namento elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi indero-
gabili dalle Regioni anche in melius, esprimendo essi il punto di equili-
brio fra l’esigenza di tutela della salute e dell’ambiente e quella di con-
sentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale.
Viene altresì accolta l’impugnativa dell’art. 2 della legge, che, sotto la
rubrica “Principio di giustificazione”, stabilisce che nella pianificazione
della localizzazione di nuovi impianti ed in sede di rilascio delle auto-
rizzazioni i gestori e i concessionari sono “tenuti a dimostrare le ragio-
ni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell’opera-
tività del servizio”. A giudizio della Corte, la questione è fondata per-
ché richiedere una condizione ulteriore di tenore generico, come la
dimostrazione della “indispensabilità” dell’impianto ai fini della opera-
tività del servizio, significa attribuire all’amministrazione autorizzante
un largo e indeterminato potere discrezionale che può finire per confi-
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gurarsi come arbitrio.
La Corte esamina quindi l’art. 4, comma 1, lettera b, della legge
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