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Mario Bellocci


               delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale.
                  Con riferimento alla legge della Regione Umbria, è impugnato anzi-
               tutto l’art. 1, comma 1, perché, nel perseguire le finalità della legge (tute-
               la della salute e della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi
               elettrici, magnetici ed elettromagnetici, salvaguardia dell’ambiente e del
               paesaggio), disciplina la localizzazione, la costruzione, la modificazione
               ed il risanamento degli impianti che producono le emissioni in questio-
               ne, ed individua “adeguati limiti di esposizione” (comma 2 dell’art. 1).
                  La questione è infondata con riguardo alla prima parte della dispo-
               sizione. Che vi possa e vi debba essere una disciplina regionale della
               localizzazione, della costruzione, della modificazione e del risanamen-
               to degli impianti risulta espressamente dalla stessa legge quadro, che
               attribuisce alle Regioni competenza, fra l’altro, in tema di localizzazio-
               ne degli impianti (art. 8, comma 1, lettere a e b), di rilascio delle auto-
               rizzazioni alla installazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettera c), di
               adozione o approvazione di piani di risanamento (art. 9).
                  Di contro, la questione è fondata con riguardo alla seconda parte
               della disposizione, che si riferisce alla individuazione di “adeguati limi-
               ti di esposizione”, in quanto i limiti di esposizione in materia di inqui-
               namento elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi indero-
               gabili dalle Regioni anche in melius, esprimendo essi il punto di equili-
               brio fra l’esigenza di tutela della salute e dell’ambiente e quella di con-
               sentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale.
                  Viene altresì accolta l’impugnativa dell’art. 2 della legge, che, sotto la
               rubrica “Principio di giustificazione”, stabilisce che nella pianificazione
               della localizzazione di nuovi impianti ed in sede di rilascio delle auto-
               rizzazioni i gestori e i concessionari sono “tenuti a dimostrare le ragio-
               ni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell’opera-
               tività del servizio”. A giudizio della Corte, la questione è fondata per-
               ché richiedere una condizione ulteriore di tenore generico, come la
               dimostrazione della “indispensabilità” dell’impianto ai fini della opera-
               tività del servizio, significa attribuire all’amministrazione autorizzante
               un largo e indeterminato potere discrezionale che può finire per confi-
          A
          n
          n
               gurarsi come arbitrio.
                  La Corte esamina quindi l’art. 4, comma 1, lettera  b, della legge
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