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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


               Altresì fondata risulta la questione concernente l’art. 3, comma 6,
            della legge marchigiana, dove si impone, sia pure in via transitoria, che
            la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti siano
            attuate in modo da ottenere “quale obiettivo di qualità”, in corrispon-
            denza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, valo-
            ri di campo elettrico non superiori a 3 Volt/metro. Si tratta all’eviden-
            za di un obiettivo (valore di campo) del primo tipo, la cui definizione è
            rimessa allo Stato, e non alla Regione.
               Fondata risulta, inoltre, la questione relativa all’art. 7, comma 3, della
            legge della Regione Marche, il quale stabilisce che con atto della Giunta
            regionale sono determinate le distanze minime, da rispettare nell’instal-
            lazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abi-
            tazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente
            connesse all’esercizio degli impianti stessi. Anche in questo caso la
            totale libertà attribuita alla Giunta ai fini della determinazione delle
            distanze minime, e la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree
            e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto,
            configurano non già un quadro di prescrizioni o standards urbanistici,
            bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità
            sostanziale e tale da poter pregiudicare l’interesse, protetto dalla legisla-
            zione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.
               La Corte esamina, nel prosieguo della sentenza, la legge regionale
            della Campania, censurata per contrasto con i principi della legge sta-
            tale. Le questioni sono riferite all’art. 2, che stabilisce che i Comuni
            devono indicare nei loro strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti
            e i corridoi aerei o interrati per la localizzazione delle linee elettriche di
            voltaggio superiore a 30.000 Volt (comma 1); che l’ampiezza dei corri-
            doi è definita “con direttiva della Regione” (comma 2); che gli strumen-
            ti urbanistici devono assicurare il rispetto di un valore limite di induzio-
            ne magnetica difforme da quello definito dallo Stato, in prossimità di
            edifici adibiti a permanenze prolungate (comma 3).
               La questione viene dichiarata infondata relativamente al comma 1,
            che si limita a prevedere obblighi che dovranno, evidentemente, con-         .3
            formarsi alla specifica normativa ed alla pianificazione statale.            oI-n
            Parimenti esente da censure va il comma 2, che si limita a prevedere         n
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