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Mario Bellocci


               localizzazione e la realizzazione dell’impianto.
                  Sotto il primo profilo, è corretto il coinvolgimento, che il decreto
               legge attua, delle Regioni e delle autonomie locali nel loro insieme,
               attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali,
               chiamata a cercare l’intesa sulla individuazione del sito (art. 1, comma
               1, del decreto legge impugnato). Naturalmente, ove l’intesa non venga
               raggiunta, lo Stato deve essere posto in condizioni di assicurare egual-
               mente la soddisfazione dell’interesse unitario coinvolto, di livello ultra-
               regionale. Pertanto, in caso di mancata intesa, la individuazione del sito
               è rimessa ad un provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio
               dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e dunque col
               coinvolgimento del massimo organo politico-amministrativo, che assi-
               cura il livello adeguato di relazione tra organi centrali e autonomie
               regionali costituzionalmente garantite.
                  Quando, però, una volta individuato il sito, si debba provvedere alla
               sua “validazione”, alla specifica localizzazione ed alla realizzazione del-
               l’impianto, l’interesse territoriale da prendere in considerazione ed a cui
               deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello
               della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata.
               Non basterebbe più, a questo livello, il semplice coinvolgimento della
               Conferenza unificata, il cui intervento non può sostituire quello, costi-
               tuzionalmente necessario, della singola Regione interessata (cfr. senten-
               ze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).
                  Da questo punto di vista, la disciplina recata dal decreto legge impu-
               gnato è carente, dal momento che essa prevede che alla “validazione”
               del sito provveda il Consiglio dei ministri, sulla base degli studi della
               Commissione tecnico-scientifica, e sentiti i soli pareri di enti nazionali.
                  È dunque necessario, al fine di ricondurre tali previsioni a confor-
               mità alla Costituzione, che siano previste forme di partecipazione al
               procedimento della Regione interessata, fermo restando che, per il
               caso di dissenso irrimediabile, possono essere previsti meccanismi di
               deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garan-
               zie procedimentali.
          A
          n
          n
                  Una garanzia, pur minima, della Regione è invece presente nella pre-
               visione del comma 2, primo periodo, dell’art. 2, ai cui sensi il
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