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Mario Bellocci
localizzazione e la realizzazione dell’impianto.
Sotto il primo profilo, è corretto il coinvolgimento, che il decreto
legge attua, delle Regioni e delle autonomie locali nel loro insieme,
attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali,
chiamata a cercare l’intesa sulla individuazione del sito (art. 1, comma
1, del decreto legge impugnato). Naturalmente, ove l’intesa non venga
raggiunta, lo Stato deve essere posto in condizioni di assicurare egual-
mente la soddisfazione dell’interesse unitario coinvolto, di livello ultra-
regionale. Pertanto, in caso di mancata intesa, la individuazione del sito
è rimessa ad un provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e dunque col
coinvolgimento del massimo organo politico-amministrativo, che assi-
cura il livello adeguato di relazione tra organi centrali e autonomie
regionali costituzionalmente garantite.
Quando, però, una volta individuato il sito, si debba provvedere alla
sua “validazione”, alla specifica localizzazione ed alla realizzazione del-
l’impianto, l’interesse territoriale da prendere in considerazione ed a cui
deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, è quello
della Regione nel cui territorio l’opera è destinata ad essere ubicata.
Non basterebbe più, a questo livello, il semplice coinvolgimento della
Conferenza unificata, il cui intervento non può sostituire quello, costi-
tuzionalmente necessario, della singola Regione interessata (cfr. senten-
ze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).
Da questo punto di vista, la disciplina recata dal decreto legge impu-
gnato è carente, dal momento che essa prevede che alla “validazione”
del sito provveda il Consiglio dei ministri, sulla base degli studi della
Commissione tecnico-scientifica, e sentiti i soli pareri di enti nazionali.
È dunque necessario, al fine di ricondurre tali previsioni a confor-
mità alla Costituzione, che siano previste forme di partecipazione al
procedimento della Regione interessata, fermo restando che, per il
caso di dissenso irrimediabile, possono essere previsti meccanismi di
deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garan-
zie procedimentali.
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Una garanzia, pur minima, della Regione è invece presente nella pre-
visione del comma 2, primo periodo, dell’art. 2, ai cui sensi il
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