Page 64 - SilvaeAnno01n03-155-Bellocci-Supplemento-pagg.132.qxp
P. 64
La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via
provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da quelli
urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni.
Al riguardo, la Corte ricorda di essere già intervenuta in tema di limi-
ti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di pro-
venienza extraregionale, precisando che il principio dell’autosufficienza
locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale, ai
sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, solo per i rifiuti urbani non pericolosi (ai quali fa riferimen-
to l’articolo 7, commi 1 e 4, del d.lgs. da ultimo citato) e non anche per
altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinan-
za di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei
rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati
per il loro smaltimento, ai sensi della lettera b) del medesimo comma 3.
Ed a siffatto criterio sono stati ritenuti soggetti i rifiuti speciali, definiti
dall’articolo 7, commi 3 e 4 (sentenza n. 505 del 2002), sia pericolosi
(sentenza n. 281 del 2000) che non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001).
L’impugnata legge regionale pone un generale divieto per chiunque
conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento
e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli
impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni. Tale
divieto, se è legittimo con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, si
pone, invece, in contrasto con la Costituzione, nella parte in cui si
applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, in
quanto invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art. 117, secondo comma, let-
tera s), della Costituzione, in contrasto con i principî fondamentali della
legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997. Il
divieto previsto, inoltre, viola il vincolo generale imposto alle Regioni
dall’art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura
atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone tra le
Regioni (sentenze n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002).
.3
[E] Nella sentenza n. 62 del 2005 si accoglie l’impugnativa del oI-n
Governo avverso tre leggi regionali, rispettivamente delle Regioni n
n
A
SILVÆ 65