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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
impugnata spetta alla Regione, la delega di quest’ultima alle Province
del relativo potere autorizzatorio non è illegittima, in quanto non risul-
ta lesiva di alcun principio costituzionale ed è, anzi, coerente con il
principio di sussidiarietà.
3.6. La gestione dei rifiuti
Di notevole rilievo sono le sentenze rese con riguardo all’ambito
della gestione dei rifiuti. Tra i profili che sono stati precipuamente
oggetto di statuizione da parte della Corte, si segnalano: l’istituzione di
osservatori provinciali [A], l’imposizione tributaria per il deposito di
rifiuti in discarica [B], la ricostruzione e l’impiego di pneumatici usati
[C], la circolazione extra-regionale dei rifiuti [D] e, soprattutto, la
gestione dei rifiuti radioattivi [E].
[A] La Corte, con la sentenza n. 96 del 2003, dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione
Veneto, nei confronti della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in
campo ambientale), per contrasto con gli artt. 117, primo comma, 118,
primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui
“impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiu-
ti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica”.
La Corte, dopo avere affermato che nel valore costituzionale del-
l’ambiente si intrecciano competenze differenziate, distribuite tra enti
locali, Regioni e Stato, al quale ultimo spettano soltanto funzioni che
richiedono una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale,
ricorda che, proprio in vista di tali esigenze unitarie, l’art. 26 del d.lgs.
n. 22 del 1997 ha istituito l’osservatorio nazionale attribuendogli speci-
ficamente la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, l’elaborazione di propo-
ste di intervento nella materia e la raccolta di dati statistici: compiti,
questi, attinenti alle funzioni di vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e
controllo, che l’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 riserva, in
via generale, allo Stato. Altrettanto sicuro, continua la Corte, è il fatto
che appartiene allo Stato, come espressione della sua potestà organiz- .3
zativa, la scelta del modello sulla base del quale ordinare l’attività del- oI-n
l’osservatorio nazionale. E la individuazione di un modello a rete, quale n
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