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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            impugnata spetta alla Regione, la delega di quest’ultima alle Province
            del relativo potere autorizzatorio non è illegittima, in quanto non risul-
            ta lesiva di alcun principio costituzionale ed è, anzi, coerente con il
            principio di sussidiarietà.


            3.6. La gestione dei rifiuti
               Di notevole rilievo sono le sentenze rese con riguardo all’ambito
            della gestione dei rifiuti. Tra i profili che sono stati precipuamente
            oggetto di statuizione da parte della Corte, si segnalano: l’istituzione di
            osservatori provinciali [A], l’imposizione tributaria per il deposito di
            rifiuti in discarica [B], la ricostruzione e l’impiego di pneumatici usati
            [C], la circolazione extra-regionale dei rifiuti [D] e, soprattutto, la
            gestione dei rifiuti radioattivi [E].

               [A] La Corte, con la sentenza n. 96 del 2003, dichiara non fondata
            la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione
            Veneto, nei confronti della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in
            campo ambientale), per contrasto con gli artt. 117, primo comma, 118,
            primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui
            “impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiu-
            ti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica”.
               La Corte, dopo avere affermato che nel valore costituzionale del-
            l’ambiente si intrecciano competenze differenziate, distribuite tra enti
            locali, Regioni e Stato, al quale ultimo spettano soltanto funzioni che
            richiedono una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale,
            ricorda che, proprio in vista di tali esigenze unitarie, l’art. 26 del d.lgs.
            n. 22 del 1997 ha istituito l’osservatorio nazionale attribuendogli speci-
            ficamente la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, l’elaborazione di propo-
            ste di intervento nella materia e la raccolta di dati statistici: compiti,
            questi, attinenti alle funzioni di vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e
            controllo, che l’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 riserva, in
            via generale, allo Stato. Altrettanto sicuro, continua la Corte, è il fatto
            che appartiene allo Stato, come espressione della sua potestà organiz-       .3
            zativa, la scelta del modello sulla base del quale ordinare l’attività del-  oI-n
            l’osservatorio nazionale. E la individuazione di un modello a rete, quale    n
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