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Mario Bellocci


               Sardegna (legge regionale 3 luglio 2003, n. 8), Basilicata (legge regiona-
               le 21 novembre 2003, n. 31) e Calabria (legge regionale 5 dicembre
               2003, n. 26), aventi in comune fra loro l’oggetto, consistente nella
               dichiarazione del territorio regionale come territorio “denuclearizzato”
               e precluso al transito ed alla presenza di materiali nucleari provenienti
               da altri territori.
                  Per quanto riguarda la Regione Sardegna, la Corte ritiene che l’inter-
               vento legislativo regionale non trovi fondamento in alcuna delle com-
               petenze attribuite alla Regione dallo statuto speciale e dalla
               Costituzione.
                  In proposito, non vale invocare la competenza legislativa primaria
               in materia di “edilizia ed urbanistica” (art. 3, lettera f, dello statuto),
               che non comprende ogni disciplina di tutela ambientale, e deve
               comunque esercitarsi - quando si tratti, ciò che non è nella specie, di
               ambiti in cui le Regioni ordinarie non abbiano acquisito con il nuovo
               Titolo V, parte II, della Costituzione, maggiori competenze invocabili
               anche dalle Regioni speciali in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3
               del 2001 (cfr. sentenza n. 536 del 2002) - nei limiti statutari delle
               norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi
               internazionali e comunitari.
                  Né, in proposito, può valere il riferimento all’art. 58 delle norme di
               attuazione dello statuto sardo di cui al d.P.R. n. 348 del 1979, che si
               limita a trasferire alla Regione le funzioni amministrative concernenti
               gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi natu-
               rali, ed all’art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale, pur includendo la
               “protezione dell’ambiente” nell’ambito della disciplina dell’uso del ter-
               ritorio riconducibile alla materia “urbanistica”, non ha fatto venir meno
               le competenze statali in materia specificamente ambientale.
                  Ancor meno la legge censurata può giustificarsi in base alla compe-
               tenza concorrente della Regione in materia di salute pubblica, protezio-
               ne civile e governo del territorio: mentre questi ultimi due titoli di com-
               petenza non aggiungono nulla ai poteri della Regione in campo
               ambientale, in presenza della competenza statale di cui all’art. 117,
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          n
          n
               secondo comma, lettera s), i poteri della Regione nel campo della tute-
               la della salute non possono consentire, sia pure in nome di una prote-
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