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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            salute. La concomitante possibilità per le Regioni di intervenire, anche
            perseguendo finalità di tutela ambientale, non comporta che lo Stato
            debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l’esigenza di
            interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio, lascian-
            do sempre spazio ad una ulteriore normativa regionale.
               Del pari, l’attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio
            sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale può essere
            disposta, in questo ambito, dalla legge statale, nell’esercizio della com-
            petenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera
            s), della Costituzione, ed in base ai criteri generali dettati dall’art. 118,
            primo comma, della Costituzione, vale a dire ai principi di sussidiarie-
            tà, differenziazione ed adeguatezza.
               Nella specie, la localizzazione e la realizzazione di un unico impian-
            to destinato a consentire lo smaltimento dei rifiuti radioattivi potenzial-
            mente più pericolosi, esistenti o prodotti sul territorio nazionale, costi-
            tuiscono certamente compiti il cui esercizio unitario può richiedere l’at-
            tribuzione della competenza ad organi statali.
               Tuttavia, quando gli interventi individuati come necessari e realizza-
            ti dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concerno-
            no l’uso del territorio, ed in particolare la realizzazione di opere e di
            insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo svilup-
            po di singole aree, l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale
            concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre
            competenze regionali, dall’altro lato con gli interessi delle popolazioni
            insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di
            attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso
            opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli
            interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n. 303 del 2003).
               Il livello e gli strumenti di tale collaborazione possono naturalmen-
            te essere diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti ed alla natura
            ed all’intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte.
               I procedimenti concretamente configurati dal decreto legge impu-
            gnato concernono sia la individuazione del sito in cui collocare il          .3
            Deposito (e dunque la scelta dell’area più idonea sotto il profilo tecni-    oI-n
            co ed in relazione ad ogni altra circostanza rilevante), sia la concreta     n
                                                                                         n
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