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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            (art. 3): “limiti di esposizione”, valori di campo che non devono essere
            superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei
            lavoratori per assicurare la tutela della salute; “valori di attenzione”,
            intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispet-
            to ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolasti-
            ci e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; “obiettivi di qualità”,
            distinti in due categorie, di cui una consiste ancora in valori di campo
            definiti “ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione” (art.
            3, comma 1, lettera d, n. 2), e l’altra nei “criteri localizzativi, standards
            urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tec-
            nologie disponibili” (art. 3, comma 1, lettera d,n.1).
               La legge attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposi-
            zione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità del primo dei
            due tipi indicati, mentre attribuisce alla competenza delle Regioni la
            indicazione degli obiettivi di qualità del secondo tipo.
               Relativamente all’interrogativo se i valori-soglia la cui fissazione è
            rimessa allo Stato possano essere modificati dalla Regione, fissando
            valori-soglia più bassi, o regole più rigorose, la Corte chiarisce che se la
            ratio di tale fissazione consistesse esclusivamente nella tutela della salu-
            te dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico, potrebbe essere
            ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigoro-
            si rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, pro-
            prio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina
            comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei
            valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002). Nella
            specie, la fissazione di valori-soglia risponde, tuttavia, ad una ratio più
            complessa e articolata: da un lato, si tratta effettivamente di protegge-
            re la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elet-
            tromagnetiche, dall’altro, si tratta di consentire - anche attraverso la fis-
            sazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma unifor-
            mi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di
            qualità espressi come valori di campo - la realizzazione degli impianti e
            delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle compe-  .3
            tenze concorrenti di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione,      oI-n
            come quelli che fanno capo alla distribuzione dell’energia e allo svilup-    n
                                                                                         n
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