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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            ti, nonché i criteri inerenti all’identificazione delle “aree sensibili” e la
            relativa perimetrazione.
               La Corte respinge la tesi dello Stato ricorrente secondo cui tale
            disciplina eccederebbe dalla competenza regionale, in quanto, definen-
            do le “aree sensibili” e prevedendo i criteri per la loro identificazione
            e perimetrazione, introdurrebbe nozioni estranee alla legislazione sta-
            tale di principio. Ad avviso della Corte, le “aree sensibili” sono defini-
            te dalla legge regionale con riguardo a situazioni ed interessi di cui la
            Regione ha certamente titolo per occuparsi in sede di regolazione del-
            l’uso del proprio territorio. Soprattutto, poi, la definizione e la perime-
            trazione di tali aree, nel sistema della legge regionale, hanno l’unico
            scopo di fondare la previsione di “localizzazioni alternative”, cioè un
            tipo di misura che rientra appieno nella competenza regionale in tema
            di governo del territorio.
               Infondata è anche l’impugnativa dell’art. 10, comma 1, della legge
            pugliese, ai cui sensi è vietata l’installazione di sistemi radianti relativi
            agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per
            telefonia mobile su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili
            nido”, in quanto il divieto in questione, riferito a specifici edifici, non
            eccede l’ambito di un “criterio di localizzazione”, in negativo, degli
            impianti, e dunque l’ambito degli “obiettivi di qualità” consistenti in
            criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni.
               Diversa è la conclusione quanto all’art. 10, comma 2, della stessa
            legge, che estende il divieto di localizzazione degli impianti alle aree
            vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali, alle
            aree classificate di interesse storico-architettonico, alle aree “di pregio
            storico, culturale e testimoniale”, ed alle fasce di rispetto, perimetrate
            secondo una delibera della Giunta regionale, degli immobili “protetti”.
            La questione è fondata in quanto l’ampiezza e la eterogeneità delle
            categorie di aree contemplate, l’indeterminatezza di alcune definizioni
            e la assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le
            fasce di rispetto relative agli immobili fanno del divieto legislativo un
            vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l’interesse, pro-   .3
            tetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di teleco-  oI-n
            municazione, nonché lesivo, per ciò che attiene alla determinazione          n
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