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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
ti, nonché i criteri inerenti all’identificazione delle “aree sensibili” e la
relativa perimetrazione.
La Corte respinge la tesi dello Stato ricorrente secondo cui tale
disciplina eccederebbe dalla competenza regionale, in quanto, definen-
do le “aree sensibili” e prevedendo i criteri per la loro identificazione
e perimetrazione, introdurrebbe nozioni estranee alla legislazione sta-
tale di principio. Ad avviso della Corte, le “aree sensibili” sono defini-
te dalla legge regionale con riguardo a situazioni ed interessi di cui la
Regione ha certamente titolo per occuparsi in sede di regolazione del-
l’uso del proprio territorio. Soprattutto, poi, la definizione e la perime-
trazione di tali aree, nel sistema della legge regionale, hanno l’unico
scopo di fondare la previsione di “localizzazioni alternative”, cioè un
tipo di misura che rientra appieno nella competenza regionale in tema
di governo del territorio.
Infondata è anche l’impugnativa dell’art. 10, comma 1, della legge
pugliese, ai cui sensi è vietata l’installazione di sistemi radianti relativi
agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per
telefonia mobile su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili
nido”, in quanto il divieto in questione, riferito a specifici edifici, non
eccede l’ambito di un “criterio di localizzazione”, in negativo, degli
impianti, e dunque l’ambito degli “obiettivi di qualità” consistenti in
criteri localizzativi, la cui definizione è rimessa alle Regioni.
Diversa è la conclusione quanto all’art. 10, comma 2, della stessa
legge, che estende il divieto di localizzazione degli impianti alle aree
vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali, alle
aree classificate di interesse storico-architettonico, alle aree “di pregio
storico, culturale e testimoniale”, ed alle fasce di rispetto, perimetrate
secondo una delibera della Giunta regionale, degli immobili “protetti”.
La questione è fondata in quanto l’ampiezza e la eterogeneità delle
categorie di aree contemplate, l’indeterminatezza di alcune definizioni
e la assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le
fasce di rispetto relative agli immobili fanno del divieto legislativo un
vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l’interesse, pro- .3
tetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di teleco- oI-n
municazione, nonché lesivo, per ciò che attiene alla determinazione n
n
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