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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            umbra, dove si prevede che in determinate aree definite “sensibili”,
            individuate dai Comuni d’intesa con le Province in riferimento a zone
            ad alta densità abitativa o caratterizzate dalla presenza di strutture di
            tipo assistenziale, sanitario o educativo, le amministrazioni comunali
            “possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di
            elettrodotti con tensione nominale superiore a 20 kV e di impianti
            radioelettrici”, esistenti o di nuova realizzazione, “al fine di garantire la
            massima tutela ambientale dell’area stessa”.
               La questione, sollevata sul rilievo che in materia di risanamento una
            differenza di discipline tra diversi territori non sarebbe ammissibile,
            viene dichiarata infondata perché, mentre è improprio invocare il prin-
            cipio di eguaglianza, l’attribuzione ai Comuni di poteri limitati in ordi-
            ne alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti nelle aree “sen-
            sibili” non eccede i poteri del legislatore regionale in relazione agli
            “obiettivi di qualità” che la Regione può legittimamente indicare.
               Infondata risulta anche la censura avverso l’art. 5, comma 1, lettera
            c), della legge, dove si prevede che la Giunta regionale, con proprio
            regolamento, “fissa i criteri per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di
            risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radio-
            diffusione”. Motiva, in proposito, la Corte che l’art. 9, comma 1, della
            legge quadro espressamente attribuisce alla Regione il compito di adot-
            tare i piani di risanamento per gli impianti radioelettrici, senza nemme-
            no prevedere in proposito - come per gli elettrodotti - criteri statali di
            elaborazione dei piani.
               Non risulta, inoltre, invasivo di competenze statali il comma 2 dello
            stesso art. 5, che prevede che la Giunta regionale, sentite le Province,
            proponga al Ministero dell’ambiente il piano di risanamento degli elet-
            trodotti con tensione superiore a 150 kV “in caso di inerzia o inadem-
            pienza dei gestori”. La disposizione regionale contestata non avoca,
            infatti, alla Regione il potere di approvare i piani, espressamente riser-
            vato al Ministero, ma si limita a prevedere che la Regione possa propor-
            re al Ministero stesso il piano, se il gestore omette di farlo. Resta evi-
            dentemente salvo il potere del Ministero di approvare il piano, o di non     .3
            approvarlo, ovvero di introdurvi “modifiche, integrazioni e prescrizio-      oI-n
            ni”, senza che la proposta regionale risulti dunque vincolante per il        n
                                                                                         n
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