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Mario Bellocci
po dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi sono indubbiamente
sottesi alla considerazione del “preminente interesse nazionale alla
definizione di criteri unitari e di normative omogenee” che, secondo
l’art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro, fonda l’attribuzione allo
Stato della funzione di determinare detti valori-soglia.
In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non
derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta
il punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte, di evitare al massimo
l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti
necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in
materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione
è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato.
Di contro, circa le discipline localizzative e territoriali, è logico che
riprenda pieno vigore l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti
locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, crite-
ri localizzativi e standards urbanistici rispettino le esigenze della pianifi-
cazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impe-
dire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi.
Sulla base di quanto premesso, la Corte dichiara infondata la que-
stione relativa all’art. 3, comma 3, della legge della Regione Marche,
nella parte in cui esso prevede che l’installazione degli impianti sia sot-
toposta “ad opportune procedure di valutazione di impatto ambienta-
le”, poiché procedimenti siffatti afferiscono alla disciplina dell’uso del
territorio, e non contrastano con alcun principio fondamentale della
legislazione statale.
Fondata è invece la questione relativamente al comma 4, che deman-
da ad un atto della Giunta la determinazione delle relative modalità di
attuazione, in quanto la totale libertà attribuita alla Giunta nel dettare
tale disciplina, senza l’indicazione di alcun criterio da parte della legge,
viola il principio di legalità sostanziale, oltre che consentire l’emanazio-
ne di discipline regionali eccedenti l’ambito dei poteri della Regione
(ciò che può tradursi in un ostacolo ingiustificato alla realizzazione di
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impianti oggetto della programmazione nazionale) o contrastanti con i
principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.
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