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Mario Bellocci
[A] Nella sentenza n. 307 del 2003, la Corte si pronuncia su quat-
tro distinti ricorsi del Presidente del Consiglio avverso diverse disposi-
zioni di leggi regionali riguardanti la tutela dal cosiddetto “elettro-
smog”, cioè dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti
fissi di telecomunicazione o radiotelevisivi e di trasporto di energia
(legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25; legge regiona-
le della Campania 24 novembre 2001, n. 13; legge regionale della Puglia
8 marzo 2002, n. 5; legge regionale dell’Umbria 14 giugno 2002, n. 9).
Preliminarmente, la Corte respinge l’assunto di carattere generale del
ricorrente, che, per escludere qualsiasi competenza delle Regioni a legi-
ferare in vista di finalità di tutela dell’ambiente, invoca la competenza
legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, in tema di “tutela dell’ambiente, dell’ecosi-
stema e dei beni culturali”. Ribadisce la Corte che il compito di tutelare
l’ambiente consente allo Stato di dettare standards di protezione unifor-
mi validi in tutte le Regioni, ma ciò non esclude - come già rilevato a più
riprese (v., segnatamente, il par. 2) - la possibilità che leggi regionali,
emanate nell’esercizio della potestà concorrente o di quella “residuale”,
possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale.
Le discipline regionali impugnate attengono agli ambiti materiali
della “tutela della salute” (inquinamento elettromagnetico), dell’“ordi-
namento della comunicazione” (impianti di telecomunicazione o radio-
televisivi), della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale del-
l’energia” (elettrodotti), oltre che del “governo del territorio” (uso del
territorio e localizzazione di impianti o attività): tutti ambiti, questi,
rientranti nella sfera della potestà legislativa “concorrente” delle
Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo del rispetto dei (soli)
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nella specie, assume rilievo la disciplina di principio stabilita dalla
legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, che si applica a tutti gli impianti
che possono comportare l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
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In particolare, nel sistema della legge, gli standards di protezione dal-
l’inquinamento elettromagnetico si distinguono nel modo seguente
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