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La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale


            zione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima,
            interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare,
            insieme ad altri interessi di rilievo nazionale (cfr. sentenza n. 307 del
            2003), il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più
            ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provve-
            dere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi.
               È, in ogni caso, decisivo osservare che alle Regioni, sia ad autono-
            mia ordinaria sia ad autonomia speciale, è sempre interdetto adottare
            misure di ogni genere capaci di ostacolare “in qualsiasi modo la libe-
            ra circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni” (art. 120,
            primo comma, Cost.); e la normativa impugnata, che preclude il tran-
            sito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari provenien-
            ti da altri territori, è una misura tra quelle che alle Regioni sono vie-
            tate dalla Costituzione.
               In fatto, poi, è ben noto che il problema dello smaltimento dei rifiu-
            ti di origine industriale pericolosi - e quelli radioattivi, indiscutibilmen-
            te, lo sono - non può essere risolto sulla base di un criterio di “autosuf-
            ficienza” delle singole Regioni (cfr. sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del
            2001, n. 505 del 2002), poiché occorre tener conto della eventuale irre-
            golare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiu-
            ti, nonché, nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della neces-
            sità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terre-
            no e possibilità di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi. La
            comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare
            insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi
            (secondo il noto detto “not in my backyard”), non può tradursi in un
            impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari
            per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio
            di interessi di rilievo ultraregionale.
               La medesima ratio decidendi conduce alla declaratoria di incostituzio-
            nalità della legge regionale della Basilicata, in ordine alla quale la Corte
            si limita a sottolineare in motivazione che non può essere invocato, a
            difesa della legge, un potere di intervenire a difesa della salute con       .3
            misure più rigorose di quelle fissate dallo Stato, poiché la Regione non     oI-n
            può in ogni caso adottare misure che pregiudichino, insieme con altri        n
                                                                                         n
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